giovedì 21 novembre 2013

modello di esempio per regolamento di condominio

La revisione del regolamento condominiale in un caso pratico

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso da parte dei singoli condomini, delle parti, dei locali, degli impianti e dei servizi di proprietà e d'uso comune, nonché dei locali delle parti ed impianti di proprietà, ex art. 1138 c.c.)esclusiva ed indivisibile, costituente l'edificio contraddistinto al N.C.E.U del Comune di al foglio n° .. mappale …. sito in Via ……… .Lo stabile è composto da con n. ingressi .Ogni Condomino si obbliga, in proprio o per i suoi eventuali inquilini, ad ottemperare a tutte le norme e a sottostare a tutti i gravami derivanti dal presente Regolamento ed da altri regolamenti che, nell'interesse comune, venissero deliberati legalmente dall'Assemblea dei Condomini, sempre nei limiti previsti dall’art.1138 ultimo comma. 

ART. 2
MODIFICA REGOLAMENTO 
Le disposizioni del presente regolamento possono essere modificate con deliberazione dell'Assemblea dei Condomini per ciò che riguarda la disciplina e l'amministrazione del condominio, sempre nei limiti previsti dall’art.1138 ultimo comma. 

ART. 3
LA PROPRIETÀ' COMUNE 
Sono di proprietà ed uso comuni a tutti i condomini, proprietà ed uso che devono intendersi indivisibili ed irrinunciabili, tutte quelle parti, locali, impianti dell'edificio che, in base agli atti di acquisto, non risultino di proprietà singola ed individuale di un condomino o del venditore. Specificatamente sono comuni : A. l'area condominiale su cui sorge l'edificio, considerata tutt'una con le sue pertinenze, giardini, cortili, ecc., il sottosuolo le fondamenta, il tetto, i muri maestri, pilastri ed architravi, necessari alla statica dell'edificio, nonché tutti i muri d'ambito perimetrali delle facciate. B. il portone, l'androne, le scale, gli anditi, le finestre, le opere decorative, gli infissi e serramenti che trovasi in tali parti. C. i locali occupati dagli impianti contatori ENEL gli impianti di luce scale e antenna televisiva comune, acqua e fognatura, sino agli attacchi con le proprietà individuali. D. Allegato disegno delle parti comuni. 

ART. 4
PARTI, LOCALI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ' ED USO ESCLUSIVO 
La consistenza, la superficie coperta o l'area annessa delle singole unità immobiliari risulta dai disegni di divisione intendendosi la consistenza delle singole unità delimitata dalla mezzeria dei muri dividenti le unità stesse e dalla mezzeria dei muri delle scale. 

ART. 5
VALORI PROPORZIONALI 
A tutti gli effetti, conformemente alle disposizioni di legge, il valore proporzionale delle singole unità immobiliari che costituiscono oggetto di proprietà esclusiva, viene precisato in millesimi il cui valore totale (1000/1000) rappresenta il valore dell'intero complesso edificiale comprensivo del valore del suolo e delle parti comuni a tutti i Condomini. Ogni unità immobiliare è costituita da un numero di millesimi corrispondente al valore della singola unità in rapporto al valore dell'intero complesso edificiale ed in relazione alla superficie, cubatura, ubicazione, insolazione e piano dell'unità stessa. La suddivisione in millesimi rimane stabilita nella misura fissata dalla tabella allegata. Il diritto di ciascun Condomino sulle cose indicate nell'articolo 4 precedente è proporzionale al valore dell'unità che gli appartiene secondo l'allegata tabella millesimale. Il Condomino non può rinunciare al diritto sulle cose anzidette né sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione e manutenzione. 

ART. 6
LAVORI ED INNOVAZIONI O MODIFICHE DELLE COSE COMUNI 
Qualunque sia la natura delle opere da eseguirsi, il Condomino che vuole intraprendere innovazioni o modifiche delle cose comuni, sia nell'interesse proprio che dell'intero Condominio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, come prescritto dal 1. comma dell’ART. 1120 del C.C. Solo se i lavori hanno carattere d'urgenza e si tratta di lavori necessari, il Condomino può eseguirli anche senza la anzidetta preventiva autorizzazione, avendo però l'obbligo di darne subito comunicazione all'Amministratore. In questo caso (ART. 1134 C.C.) spetta al Condomino il rimborso delle spese sostenute, con la esclusione di qualunque altra somma a titolo di compenso o di utile per l'opera da lui prestata. Se a suo insindacabile giudizio l’Amministratore riterrà che i lavori intrapresi dai condomini non rivestano il carattere di urgente necessità, farà opposizione scritta, il Condomino stesso dovrà sospendere i lavori, egli però conserverà il diritto al rimborso delle spese sostenute ed anche a quelle derivanti dalla sospensione, quando risultasse lecita ed ammissibile l'esecuzione delle opere da lui eseguite, e sempre quando queste rientrino nel caso innanzi detto. 

ART. 7
USO DELLE PARTI COMUNI 
Sono vietati i seguenti usi delle cose comuni, in modo tassativo, e con facoltà dell'amministratore di agire anche giudizialmente per ottenere l'osservanza dei divieti: A. occupare gli spazi comuni in qualunque modo permanente o temporaneo con costruzioni e con qualunque oggetto, come bidoni per immondizie, vasi di fiori, bauli, mobili ecc. L'occupazione temporanea delle anzidette parti comuni può essere autorizzata dall'Amministratore soltanto per deposito di materiali ed attrezzature inerenti a lavori da eseguirsi nelle parti di proprietà esclusiva dei Condomini o nelle parti comuni, e sempre se tali occupazioni siano limitate come spazio e come durata al minimo indispensabile e non pregiudichino con il loro peso la stabilità delle strutture murarie. In ogni caso non potrà mai essere impedito l'uso delle cose comuni agli altri Condomini. 

ART. 8
LIMITAZIONI E DIVIETI SULLA DESTINAZIONE ESULL'USO. 
A. Gli appartamenti dell'edificio possono essere destinati esclusivamente ad uso di civili abitazioni o ad attività' professionali private. Ogni diverso uso di essi dovrà essere consentito dall'Assemblea con la maggioranza stabilita ART. 1136 comma 2° C.C. (1° convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio; 2° convocazione: 1/3 dei partecipanti al Condominio e 1/3 del valore dell'edificio). I locali destinati ad abitazione e cantina non potranno contenere apparecchi o macchine o impianti rumorosi o emananti esalazioni sgradevoli o nocive e neppure laboratori od esplodenti. Tali locali non potranno essere destinati ad usi che turbino il pacifico godimento singolo o collettivo degli appartamenti e locali contigui o sovrastanti o che siano contrari alla sicurezza o alla stabilità, al decoro ed alla serietà del Condominio. Salvo quanto previsto dall’art.1120 è tassativamente vietato ai Condomini di fare qualsiasi modifica od innovazione alle cose comuni, anche se in corrispondenza delle singole proprietà individuali (es.: incavi o porte nei muri maestri; ecc.) ed ogni genere di lavoro o variante che possa in qualunque modo avere attinenza con la struttura organica dell'edificio tanto da poterne menomarne la statica o l'igiene. Suonare, cantare, tenere radio, giradischi o TV con tonalità troppo alta udibile nelle proprietà altrui dopo le ore 22.00 e prima delle 8.00. E' vietato suonare, cantare, tenere radio, giradischi o TV con tonalità tropo alta, in tutte le ore. M. E' vietato fare pulizie ai pavimenti, spostare i mobili, trascinare oggetti pesanti, eseguire riparazioni recare disturbi ai vicini ed in genere provocare altri rumori molesti di qualsiasi natura, segnatamente nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e durante il periodo estivo anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di riposo pomeridiano. 

ART. 9
OBBLIGHI DI CIASCUN CONDOMINO 
Il cambiamento sostanziale di destinazione dei propri locali deve essere sempre notificato all'Amministratore dall' interessato. All’Amministrazione stessa ogni Condomino ha pure l'obbligo di comunicare: A. Il proprio domicilio nel caso che egli non abiti nello stesso Condominio o in un locale facente parte del Condominio. B. Le generalità del nuovo proprietario nel caso che egli abbia alienata in tutto o in parte la sua quota. C. L'assicurazione di aver ceduto al nuovo proprietario anche la sua quota di comproprietà dei fondi di riserva per spese straordinarie per l'ammortamento degli impianti comuni. D. L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di trapasso della proprietà di un condomino ad altri spetterà al nuovo o ai nuovi proprietari se questi sono subentrati al precedente per successione, per acquisto da vendita fallimentare o per altra causa per cui sia da presumersi che tale notizie non possano essere fornite dal proprietario venditore. E. Il condomino o affittuario che assentandosi dall'alloggio dei locali di sua proprietà, intenda lasciarli disabitati per più di 8 giorni è tenuto a consegnare la chiave della porta di ingresso a persona di sua fiducia facilmente reperibile dandone avviso all'amministratore affinché in caso di necessità sia possibile accedere nei detti locali per provvedere alle riparazioni urgenti di eventuali guasti o per l'eliminazione di inconvenienti che potessero recare danni alle cose comune o a quelle dei condomini. F. Ogni condomino è obbligato ad eseguire nei locali di sua proprietà le opere e le riparazioni necessarie ad evitare danni alla proprietà degli altri ed alle parti comuni secondo le norme vigenti e la legge 46/90. Egli, a richiesta dell'Amministratore deve consentire a che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda alle opportune ispezioni per la verifica dei lavori da farsi o che siano in corso di esecuzione sulle parti comuni dello stabile nell'interesse sia di un singolo condomino che nell'intero condominio. Il rifiuto da parte dei condomini (o del suo inquilino) a consentire l'ingresso nell'appartamento ai fini di cui sopra lo renderà responsabile di ogni danno conseguente. G. Ogni condomino o inquilino sarà tenuto a dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualunque guasto che venisse a verificarsi nei propri locali o nelle parti comuni dell'edificio da lui in uso, e che possa recare danno alla proprietà comune o degli altri condomini confinanti. I danni causati dalla omissione o dal ritardo della denunzia del guasto saranno a carico del proprietario del locale in cui il guasto si è verificato, rimanendo a lui la facoltà di rivalersi verso il proprio inquilino o verso chiunque altro sia il vero responsabile dei danni stessi. H. In caso di locazione, il condomino locatore ha l’obbligo di far conoscere al conduttore i contenuti del presente regolamento, che dovrà essere richiamato e accettato dall’inquilino nel contratto di locazione, sotto pena per il dante causa di risarcimento dei danni. L’Amministratore ha rapporti unicamente con i condomini, i quali non possono servirsi della sua opera per l’eventuale riscossione dei contributi dai conduttori, e rispondono di quanto eventualmente da questi dovuto. I. Nei casi di frazionamento dell’unità immobiliare, gli interessati dovranno procedere a propria cura e spese alla divisione dei millesimi attribuiti a tale proprietà, nonché alla ripartizione dei contributi versati nel fondo comune e nel fondo di riserva, e rendere edotto l’amministratore di tali elaborati, sottoscritti per accettazione delle parti interessate. 

ART. 10
PENALITÀ' 
Ogni inadempienza a quanto è prescritto dal presente regolamento , renderà il Condomino responsabile passibile di una penale; penale che per importi fino a euro 10,00 sarà fissata dall'Amministratore, per importi superiori sarà stabilita dall'Assemblea dei Condomini (in delibera valida come al 2° comma dell’ART. 1 136 C.C.).

ART. 11
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
L'esercizio finanziario si chiude annualmente e va dal 01/01 al 31/12 ed è sottoposto all'approvazione dell'assemblea. A tal fine l’Amministratore spedirà ai Condomini 5 gg. prima dell'assemblea, il rendiconto unitamente all'avviso di convocazione. ART. 12- CONVOCAZIONE Presupposto della valida costituzione dell'assemblea è l'avvenuto invito di tutti i condomini mediante lettera raccomandata. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, con dettaglio degli argomenti da discutere. Gli inviti vanno notificati al domicilio dei singoli condomini: non può inficiare la validità dell'assemblea l'errata destinazione di un invito, quando il condomino non abbia notificato con raccomandata il cambiamento di domicilio all'amministratore. Ogni volta l'assemblea elegge un presidente che ha il compito di verificare le ricevute degli inviti, la validità delle deleghe, la presenza del numero legale e di coordinare la discussione dell'ordine del giorno. Il presidente chiama uno dei presenti o l'amministratore a fungergli da segretario, con il compito di redigere il verbale.

ART. 13
VALIDITÀ' DELLE DELIBERE
In prima convocazione l'assemblea si intende validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi del valore dell'edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione in un giorno successivo a quello della prima, ma in ogni caso non oltre il decimo giorno. In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo del partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Fanno eccezione: A. Le delibere concernenti la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti giudiziarie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità, nonché le modifiche o integrazioni del presente regolamento, che devono essere approvate in ogni caso con la 6 maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio. B. Le delibere concernenti le innovazioni dirette ad ottenere il più comodo od il miglior rendimento delle cose e degli impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti o servizi comuni che devono essere approvate con la maggioranza dei condomini e di almeno due terzi del valore dell'edificio, salvo il disposto di leggi speciali; C. Le delibere su argomenti per i quali leggi speciali dispongano maggioranze diverse da quelle elencate. L'assemblea non può deliberare in violazione delle leggi, non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14
IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Nel libro dei verbali deve essere trascritto, a cura del segretario, quanto segue: 1. Luogo ora inizio e termine, ordine del giorno dell'assemblea; 2. Elenco degli intervenuti di persona o per delega, e rispettive quote millesimali 3. Resoconto dettagliato della discussione, testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli intervenuti in ordine alle singole delibere, con indicazione del nome dei proponenti. Il verbale deve essere firmato dall'amministratore, dal presidente dell'assemblea, dal segretario e da un altro condomino. L'Amministratore è tenuto ad inviare a mezzo raccomandata copia del verbale a tutti i condomini, sia presenti che assenti.

ART. 15
IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE
Le delibere dell'assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, gli astenuti, i dissenzienti in minoranza. Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al regolamento o comunque lesive del diritto di uno o più condomini, ogni condomino assente, o che abbia espresso in assemblea parere contrario, può far ricorso all'autorità giudiziaria. Il ricorso - sotto pena di decadenza - deve essere proposto dai presenti dissenzienti entro trenta giorni dalla data della delibera e, dagli assenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale.

ART. 16
RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI
Le spese condominiali sono ripartite tra tutti i condomini secondo la quota millesimale di comproprietà delle parti comuni spettante a ciascuno . A. Millesimi di proprietà: B. Millesimi scale:, Non spetta per alcun motivo, esonero totale o parziale delle spese ad alcun condomino, ne la possibilità di rinunciare a servizi di cui usino alla data dell'approvazione di questo regolamento. ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in vigore con particolare riferimento agli ART. 1120-1121 (in materia di innovazioni), 1102 (in materia di uso delle cose comuni da parte del singolo condominio), 1128 (in materia di perimetro totale o parziale dell'edificio.

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Gian Luigi Ferretti Consiglio Generale degli Italiani all’Estero CGIE

Nuova intervista sul caso INCA/CGIL in Svizzera

Si tratta di un estratto dell'intervento del sig. Ferretti, consigliere CGIE, il quale rivolgendosi ai propri colleghi, chiede loro -‘di unirvi a me per richiedere con forza e determinazione che l'Assemblea Generale di fine mese dedichi uno spazio all'orribile vicenda’- Se ciò non accadesse, -‘allora ne trarrò le conseguenze e uscirò dal CGIE sbattendo la porta con grande clamore’- Gian Luigi Ferretti, membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), si è stufato: è stanco del fatto che il vertice del Consiglio abbia più volte dimostrato di non volere affrontare la questione che riguarda il caso Giacchetta, ovvero il funzionario dell’Inca/Cgil che in Svizzera ha truffato decine di famiglie italiane, portando via loro i risparmi di una vita. Così Ferretti è pronto a dimettersi se alla prossima Assemblea Plenaria del CGIE – che si terrà alla fine del mese – non si discuterà del caso una volta per tutte. Fino adesso il segretario generale del CGIE, Elio Carozza, ha sempre fatto orecchie da mercante. All’ultimo incontro del Comitati di presidenza i consiglieri Augusto Sorriso, Gian Luigi Ferretti e Riccardo Pinna, hanno provato a chiedere che il caso Giacchetta fosse almeno messo fra i temi della discussione: niente, non c’è stato nulla da fare. Sorriso, intervistato da ItaliaChiamaItalia, ha detto: “ci hanno zittito in dieci minuti, contro di noi un muro fatto dai rappresentanti sindacali e dei patronati”. Della truffa Inca/Cgil se n’è parlato di recente anche a “Mi manda Rai Tre”, grazie alla forza e alla costanza di Marco Tommasini, presidente del Comitato Difesa Famiglie, che non molla, non vuole farlo. E a quanto pare non vuole mollare nemmeno Ferretti. In una nota, il consigliere – riferendosi al silenzio del CGIE in relazione al caso Giacchetta - scrive, fra l’altro: “Non vi sembra strano che l'organismo che si occupa di tutto quanto ha attinenza con gli italiani all'estero non abbia mai, non dico stigmatizzato quanto è successo, ma almeno espresso una parola di conforto ai poveri anziani emigrati, dato loro una pacca sulle spalle? Non sarà perchè il farabutto che li ha derubati era il responsabile del patronato INCA/CGIL a Zurigo ed il misfatto è avvenuto negli uffici dell'INCA/CGIL, quella stessa INCA/CGIL che se ne è subito lavata le mani: ‘Arrangiatevi, prendetevela con Antonio Giacchetta. Noi non c'entriamo’?”. “Intanto – continua Ferretti - confesso che è anche colpa mia e del mio maledetto senso delle istituzioni. Sono stato il primo e uno dei pochissimi a scrivere articoli su articoli subendo attacchi subdoli, minacce ed amenità del genere. Figuriamoci quindi se non avrei voluto interessare il Cgie. Eppure ritenevo giusto procedere ‘per via gerarchica’ sensibilizzando prima di tutto il Comitato di Presidenza di cui sono membro: quella, però, è stata una mission impossible. Anche all'ultimo CdP il Segretario generale Elio Carozza ha impedito ancora una volta che si parlasse del caso. Lo ha fatto con arroganza, supponenza e fastidio, ripetendo come un mantra che ci sono processi in corso. Allo stesso modo per anni non avremmo dovuto parlare di Marcinelle in attesa di sentenze”. 

I truffati di Giacchetta, “poveretti, abbandonati da tutti al loro destino, hanno però trovato un giornale svizzero (svizzero, non d'emigrazione) che li ha aiutati ad intentare una causa contro il patronato nella Confederazione Elvetica ed hanno vinto ogni grado di giudizio con l'INCA/CGIL che ogni volta si intestardiva a fare ricorso. Ora che la condanna è diventata definitiva e non più ulteriormente appellabile, l'INCA/CGIL ha scelto di chiudere la sua struttura in Svizzera per non pagare il dovuto. Comportamento incredibilmente vergognoso per un'organizzazione ricchissima”. “Poi finalmente la scorsa settimana Rai 3, il canale da sempre d'ispirazione del maggior partito di sinistra, ha dedicato la trasmissione ‘Mi manda Raitre’ al loro caso e lo ha fatto con professionalità ed obiettività.Guardatevi il filmato della puntata ed ascoltate le conclusioni dell'esperto: in base agli articoli 243 e 249, l'INCA/CGIL nazionale dovrebbe risarcire il danno arrecato da chi dirigeva una sua diramazione estera”. “L'INCA/CGIL, invitata ad esporre le sue ragioni, ha preferito lasciare la sedia vuota. Comprensibile, non avrebbe certo potuto ripetere sciocchezze e calunnie tipo quelle che fanno circolare alcuni: ‘Erano i pensionati stessi ad affidare i loro risparmi al Giacchetta nella speranza di avere alti interessi’. Anche perchè Antonio Giacchetta, reo confesso, mai, né durante gli interrogatori nè nella lettera di scuse pubbliche ai truffati, ha addotto a sua difesa tale argomento”. “Mi dispiace – continua Ferretti in un lungo intervento che si tratti di un patronato. Con tutto il male che io possa pensare dell'intromissione pesante dei patronati nel voto all'estero (anche se, si sa, di conflitto di interessi si può parlare solo per Berlusconi o al massimo per la Cancellieri), non è certo il caso di chiedere l'abolizione di organizzazioni che comunque forniscono servizi agli emigrati in un momento in cui vengono chiusi a raffica i Consolati. Mi dispiace poi che il patronato si chiami INCA/CGIL perchè c'è il rischio, nel criticarne l'operato, di essere accusato di speculazione politica. Così non è, ma purtroppo c'è tutto un ambiente che, per riflesso di appartenenza politica, si sente in dovere di fare quadrato a difesa di qualunque cosa a prescindere. Dunque ne ha parlato persino Rai 3 e so che altre trasmissioni, altri media importanti ne parleranno. E il CGIE? Preferisce discutere dei massimi sistemi ma non occuparsi di oltre cento famiglie di emigrati che hanno avuto rovinata la vita? Lo dico anche in senso letterale, il cuore di qualcuno non ha retto. Non voglio neppure pensare che qualcuno voglia a tutti i costi tirarla per le lunghe nella macabra attesa che la maggior parte degli interessati tolga il disturbo così da limitare il danno della restituzione del maltolto che inevitabilmente ci dovrà essere”. Per tutto quanto esposto, Ferretti chiede ai suoi colleghi CGIE “di unirvi a me per richiedere con forza e determinazione che l'Assemblea Generale di fine mese dedichi uno spazio all'orribile vicenda. Magari si potrebbero invitare i rappresentanti dei truffati e quelli dell'INCA/CGIL per chiarire la situazione ed impostare un dibattito. Io sono notoriamente uno strenuo e testardo difensore dell'istituzione del CGIE, ma vi confesso che mi sento sempre più a disagio in questo CGIE ed ora la goccia sta facendo traboccare il vaso; se verrà impedito da una maggioranza prevaricatrice che l'Assemblea Generale possa discutere questo caso, allora ne trarrò le conseguenze e uscirò dal CGIE sbattendo la porta con grande clamore”.

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giovedì 31 ottobre 2013

sentenza tribunale distrettuale di Zurigo

Settembre 2012 sentenza del tribunale distrettuale di Zurigo in favore del CDF contro l’INCA/CGI, questi ultimi ricorrono all’appello all'ultima istanza del Tribunale Federale

In un secondo tempo dopo avere stabilito le difese legali si sensibilizza la comunità italiana dei fatti accaduti: “L'Italiano” di Roma da voce al CDF, “Rinascita”, giornale radio d’emigrazione a Bienne in Svizzera, rilascia via etere delle interviste al CDF e “Laltritalia”, giornale online d’emigrazione, registra sul proprio sito l’intervista ad una vittima. Sulla televisione svizzera italiana si va in onda con un documentario sui fatti occorsi a Zurigo. Vari parlamentari italiani di diverso colore passano per Zurigo e prendono in consegna dal CDF la documentazione sui fatti, ma dopo l’incontro non si faranno più sentire. Come non si farà più sentire il parlamentare elvetico interpellato in merito. Ma finalmente arrivano i primi risultati e nell’aprile 2012, dopo oltre tre anni di stremante attesa, il tribunale federale elvetico emette una sentenza in favore di un truffato membro del CDF: una cassa pensione deve restituire i risparmi pensionistici versati di frode all’INCA. Per la prima volta in assoluto in Svizzera. In settembre 2012 arriva la sentenza del tribunale distrettuale di Zurigo in favore del CDF contro l’INCA/CGIL che è condannata per responsabilità oggettiva. Deve rifondere la somma intera dei capitali pensionistici sottratti più gli interessi e tutte le spese procedurali e un’ indennizzo per il danno morale. L’ INCA/CGIL inoltra sorprendentemente ricorso alla corte d’appello di Zurigo contro la sentenza e paga la lauta cauzione di oltre CHF 100'000 malgrado avesse sempre dichiarato in diverse occasioni di non avere mezzi finanziari a disposizione. In febbraio 2013 la Corte d’appello in seconda istanza respinge il ricorso dell’ INCA/ CGIL ribadendo la sentenza del tribunale distrettuale in favore del CDF. A seguito della riconferma della sentenza d'appello i legali del CDF ottengono il sequestro cautelativo del patrimonio del patronato in Svizzera. Ma l'INCA/CGIL ricorre all’ appello all'ultima istanza del Tribunale Federale. Dopo quattro anni la procura di Zurigo stenta ancora a concludere la fase investigativa. Le domande del CDF alla procura vengono risposte in maniera evasiva e nessuno dei danneggiati è stato ancora interpellato. Tutt'ora la situazione in Italia è ancora interamente da chiarire non essendo stato concluso ancora alcun ricorso presentato.

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causa contro Inca Cgil

In giugno 2010 saranno avviate le cause civili contro l’INCA/ CGIL

Un senatore italiano, informato sul caso, mette spontaneamente e gratuitamente a disposizione del CDF il proprio studio legale. In modo celere si prepara la cause ma improvvisamente pochi giorni prima della consegna degli atti d’accusa contro la CGIL e l’INCA al tribunale civile di Roma il senatore cade in disgrazia e viene espulso dal Senato e messo in marzo 2010 agli arresti.Contemporaneamente il CDF confronta i vari deputati della circoscrizione estero residenti in Svizzera con la loro assenza e silenzio a riguardo lo scandalo. Questi infine, dopo l’impegno forzato del CDF, devolvono un sussidio per l’assistenza legale in favore di una causa civile in Svizzera. Si tratta dei sussidi previsti per gli italiani all' estero in stato di bisogno che sarebbero già dovuti di diritto poiché venendo a mancare la cassa pensione, si finisce, come prevedibile, inesorabilmente, in grosse difficoltà finanziarie. In giugno 2010 saranno avviate le cause civili contro l’INCA/ CGIL.

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Comitato Difesa Famiglie

Le 50 famiglie truffate costituiscono il comitato CDF (Comitato Difesa Famiglie)

A questo punto i truffati, resosi conto di essere stati non solo abbandonati, ma anche presi in giro dalle autorità, organizzano un’assemblea a parte a cui partecipano 50 famiglie truffate e si costituisce un comitato: il CDF (Comitato Difesa Famiglie). I truffati e i loro familiari sono indignati della situazione e profondamente delusi del comportamento delle autorità italiane. Il sudore ed il sacrificio di una vita d’emigrazione sono stati dichiarati vani, ma a far maggiormente rabbia è che la fiducia sia stata tradita da un ente pubblico ritenuto fin’ allora amico. Il patronato era stato il punto di riferimento in caso di bisogno: Un pezzo d’Italia dove ci si credeva a casa. Nelle settimane successive il CDF stabilisce le strategie da intraprendere. La decisione, unanime, del nuovo costituito CDF è di non appesantire ulteriormente i danneggiati finanziariamente e di intraprendere il più presto la via legale sia in Italia che in Svizzera. Una rinomata redazione elvetica venendo a conoscenza dal CDF della storia degli emigranti italiani, incarica spontaneamente a proprie spese in ottobre 2009 un proprio avvocato per le difese degli emigranti italiani incurante che sia stato un ente italiano responsabile della loro tragedia. La causa legale è elaborata per cinque casi pilota e in novembre esce l’articolo dello scandalo “italiano”. 

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Patronato Inca Zurigo

La dinamica dell'accaduto nel patronato Inca di Zurigo

La truffa ai lavoratore italiani emigrati in Svizzera ha avuto inizio, nel patronato Inca di Zurigo, dove con la semplice richiesta ai malcapitati dei documenti d’identità, previsti dalla prassi, si innescava un meccanismo fatto di documenti falsificati, deviazione della corrispondenza postale, firme falsificate avvallate con timbri del consolato generale di Zurigo e alla fine i risparmi della cassa pensione dei poveri assistiti finivano su un conto bancario intestato al patronato INCA. Perché il malcapitato non destasse sospetti, gli venivano versati come camouflage le rate mensili che egli presumeva provenissero dalla cassa pensione. A seguito di ciò, l’ INCA licenzia, a seguito di una denuncia da parte di un danneggiato, nel gennaio 2009 il direttore del patronato INCA/CGIL di Zurigo che era stato preso nel sacco in un tentativo di frode ma l’esiliato direttore è immediatamente assunto dall’ INAC, un altro patronato sempre situato a Zurigo.I malcapitati chiedono a questo punto insistentemente delle spiegazioni e confrontano le autorità dell’emigrazione sull’ accaduto. Questi indicono alla fine una riunione di informazione non riuscendo più a tenere nascosto lo scandalo capitato tra le loro file. Così il console generale di Zurigo, il presidente del COMITES di Zurigo insieme al responsabile CGIL per l’estero e i quattro parlamentari della circoscrizione estero residenti in Svizzera, incontrano il 12 settembre 2009 la comunità d’emigrazione italiana in una serata informativa alla Casa d’Italia di Zurigo. Oramai erano passati 9 mesi dal licenziamento del responsabile dall’ INCA. 9 mesi che il patronato incaricato ad assistere e tutelare i cittadini li lasciava nella più totale ignoranza.

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il caso inca cgil

INCA-CGIL 50 famiglie truffate nella sede del patronato a Zurigo

La storia del CDF sembra la storia di un villaggio gallico situato in mezzo all’ impero romano che cerca di sopravvivere alle diverse ingerenze ed ai molteplici soprusi. Purtroppo la vicenda vissuta dal CDF è la cruda verità come si presenta tra l’emigrazione italiana a Zurigo. Inermi pensionati si erano rivolti al patronato INCA/ CGIL come prescritto dalla legislatura italiana e ufficialmente pubblicato e raccomandato tra altri dai vari consolati. La costituzione italiana e una legge specifica avrebbero dovuto tutelare questi pensionati ma di sorpresa si ritrovano perfidamente raggirati in mezzo ad un’infame sopruso da parte di impiegati pubblici. Ecco come inizia la prefazione sulla descrizione del c.d. Caso Inca. Di seguito ci saranno alcune brevi cenni sull'intera questione, tutt'ora irrisolta. 
Parte prima: L’ esperienza di più di 50 famiglie truffate nella sede del patronato INCA/ CGIL a Zurigo si aggiunge alle innumerevoli peripezie dell’ emigrazione che ha visto e vede coinvolte ancora oggi, decine di famiglie italiane. Questa volta pero c’è una particolarità: infatti, è entro le mura di un ente pubblico italiano che si lavora truffando deliberatamente gli emigranti italiani e che le autorità deputate al controllo rimangano in silenzio. Per una decina di anni chi si rivolgeva al patronato INCA/CGIL e chiedeva assistenza per svolgere la pratica di pensionamento veniva derubato dal capitale della previdenza professionale per la vecchiaia. Ci si recava all’INCA/ CGIL su avviso ufficiale del Consolato e dell’INPS perché il patronato è stato propriamente costituito dalla Repubblica Italiana per tutelare ed assistere il cittadino al conseguimento di prestazioni previdenziali (a tal proposito si ricorda creazione dell'INCA, avvenuta nel 1945, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL volle assicurare un servizio d’assistenza sociale a tutti i lavoratori italiani, anche se non organizzati sindacalmente, senza distinzione di fede politica e religiosa. n.d.r.), sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione. Nel caso di questa infame truffa si può veramente parlare di una vera e propria licenza a delinquere in mano all’INCA/ CGIL di Zurigo.



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giovedì 26 settembre 2013

Foto e commenti cancellati con la legge gomma

eraser low : Arriva dallo stato della California la legge-gomma che potrà permettere agli under 18 di cancellare foto, video, notizie e gossip sulla loro vita sentimentale dai siti Internet e dai social network

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«legge-gomma» Una notizia che a molti potrebbe interessare, non solo gli adolescenti. Arriva dagli USA, precisamente dallo stato della California, una legge denominata “eraser low” traducibile in “ legge gomma” che potrà permettere agli under 18 di cancellare foto, video, notizie e gossip sulla loro vita sentimentale, foto imbarazzanti, commenti improbabili o dichiarazioni d'amore eterno. potranno essere cancellati dai siti Internet e dai social network. Tutto questo a partire dal 2015, La finalità è molto chiara, poter “cancellare” (ecco perché legge gomma n.d.r.) in un colpo solo gli errori di gioventù. Quelli che poi magari li perseguitano sul web, fino al lavoro. Con il rischio di rovinarsi il curriculum e colloqui di lavoro solo per aver postato anni prima la foto della notte brava con gli amici. Voglio ricordare il nuovo governatore della California, Jerry Brown, subentrando al repubblicano Arnold Schwarzenegger, sostenitore della iniziatica che entrerà in vigore il il 1° gennaio 2015, cioè il tempo necessario per consentire ai siti internet interessati di adeguarsi alla nuova normativa. Anche se Twitter e Facebook offrono già questa funzione sui loro siti web. «Gli errori di gioventù ti seguono per tutta la vita e le loro impronte digitali arrivano ovunque si va», ha spiegato James Steyer , fondatore dell'associazione Common Sense. La «legge-gomma» più in dettaglio consentirà ai giovani sotto i 18 anni il diritto di «ritirare o richiedere la rimozione di contenuti o informazioni scaricate da un sito web o applicazione». Insomma i giovani californiani sono ora più protetti. Ma non gli adulti. Si raccomanda quindi, maggior accortezza!!!

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giovedì 19 settembre 2013

pignoramento degli immobili

La pignorabilità della casa a seguito del decreto del fare

Pignorabilità prima casa: Importante novità con il nuovo decreto del fare per quanto riguarda la pignorabilità della casa. Con il nuovo "decreto del fare" è arrivato un po' il respiro per i contribuenti, debitori, che hanno evidenti difficoltà economica; difatti dal luglio scorso, il decreto ha vietato l'espropriazione della casa di abitazione principale del contribuente che non paga la cartella esattoriale anche se vanta un debito superiore € 20.000. Attualmente, quindi, se il contribuente- proprietario di un solo immobile,non di lusso, ha un solo immobile che è l' abitazione principale, si potrà solo subire l'iscrizione dell'ipoteca da parte dello Stato, ma non viene più venduto l'immobile all'asta. Mentre il pignoramento con una successiva vendita all'asta è possibile solo quando l'importo complessivo del credito supera i € 120.000. L' espropriazione può essere avviata trascorsi sei mesi dopo aver iscritto l'ipoteca, senza che il debito sia stato estinto. Un'altra novità è che in caso di comprovate e gravi situazioni di difficoltà economica è possibile rateizzare il debito, anche in precedenza si poteva fare ma ore le rate mensili sono arrivate a 12o contro le 70 rate mensili ammesse con la normativa precedente.

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martedì 6 agosto 2013

il disservizio telefonico

Procedura in caso di disservizi con l'operatore telefonico

Può succedere che durante l'utilizzo del cellulare ci siano dei problemi. Questi problemi a volte sono dovuti a dei disservizi dovuti alla compagnia telefonica alla quale abbiamo aderito un caso di disservizio, ad esempio, per una mancata copertura di rete continua. Ci si deve rivolgere, ed è sempre consigliato, direttamente all'operatore telefonico presentando un reclamo che può essere aperto via telefono, con gli operatori del call center che ci indicheranno anche il numero del reclamo stesso. La compagnia ha un tempo massimo di risposta in 45 giorni oppure una tempistica minore rispettando la Carta dei servizi, ovvero un documento che le compagnie devono obbligatoriamente avere nel quale essi si impegnano a fornire un servizio efficiente e di buona qualità. Al reclamo può essere data una risposta positiva, quindi l'operatore anche telefonicamente può segnalare al cliente quello che è stato fatto per sistemare la situazione quali attività è stata svolta dopo la presentazione del reclamo e se sono dovuti, deve indicare gli indennizzi. In caso di mancata risposta al reclamo il cliente ha sempre diritto ad un indennizzo. Se si decide di procedere giudizialmente si dovrà prima esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al comitato regionale per le comunicazioni ovvero il CO.RE.COM territorialmente competente. (ovvero del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale). La domanda può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via fax. Nella domanda devono specificatamente essere inseriti dei dati ben precisi, questo per la sua ammissibilità della domanda stessa: nome e cognome, residenza o domicilio, numero dell'utenza interessata, denominazione dell'operatore, indirizzo e-mail o numero di fax dove si intendono ricevere comunicazioni, i fatti che sono all'origine della controversia ed eventuali documenti che si intendono allegare. La richiesta deve essere sempre sottoscritta dall'utente e nel caso di persona giuridica dal rappresentante legale. Il procedimento di conciliazione è gratuito. Data la procedura e data, a volte, una minima entità economica della conciliazione si potrà stare dinanzi al Corecom anche senza l'ausilio di una difesa tecnica, cosa che comunque è consigliata. Al conciliatore, non essendo un giudice, non può essere richiesto un risarcimento dei danni eventualmente stabilite dalle parti, tuttavia il ricorrente può chiedere alla controparte un indennizzo ai sensi della delibera numero 73/11 Cons. Trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione dell'istanza la parte può sempre agire in sede civile.

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lunedì 29 luglio 2013

risarcimento vacanza rovinata

Come fare reclamo per una vacanza rovinata ?

E' arrivato, finalmente, il periodo delle così tanto attese vacanze. Il nostro viaggio, purtroppo, a volte, augurandoci che non accada mai, potrà riservarci delle spiacevoli sorprese, anche per i c.d. viaggi acquistati "a pacchetto" che comprendono una organizzazione dettagliata interamente predisposta dal tour operator ma potrebbe succedere che una volta arrivati sul luogo della vacanza ci accorgiamo che le nostre aspettative sono state deluse, ovvero, si potrebbe ricevere un trattamento più scadente di quello pattuito, di quello promesso nei cataloghi, in internet... gli esempi possono essere molteplici: un albergo a due stelle anziché a quattro stelle, una stanza sprovvista di servizi richiesti, in questo caso cosa si deve fare? 

Innanzitutto, il cliente si deve rivolgere al rappresentante del tour operator, se esiste in loco, per contestare immediatamente le difformità in modo da consentire di trovare delle soluzioni alternative. Pertanto, se il servizio alberghiero era compreso in un pacchetto turistico l'organizzatore che lo offre, ad esempio, risponde direttamente nei confronti del cliente. Il tour operator nella sua attività di organizzatore di viaggi è responsabile dell'inadempimento di qualsivoglia obbligazione relativa all'organizzazione del viaggio direttamente nei confronti del consumatore, risarcendo i danni causati dai suoi inadempimenti nella erogazione delle prestazioni contrattualmente convenute. Se invece non troviamo un rappresentante di tour operator, la cosa migliore da fare è inviare, appena torniamo a casa entro 10 giorni lavorativi dal rientro, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator e/o agenzia di viaggio attivando così, con questo, il primo passaggio di risoluzione della controversia in via bonaria. Se questa prima attività non avrà successo e la controversia andrà sempre di più allargandosi allora potremmo chiamare in giudizio i diretti responsabili che rappresentano il tour operator, l'albergo, la compagnia aerea, etc. davanti al Giudice di Pace luogo in cui si può trattare controversie di valore non superiore a € 5000. da sottolineare che l'agenzia di viaggi, svolge semplicemente un ruolo di intermediario tra il consumatore e il tour operator sarà responsabile nei confronti del consumatore solo relativamente allo svolgimento della sua attività, l'agenzia, per esempio, deve ritenersi responsabile se omette di riferire al cliente un mutamento del programma di viaggio, il cambiamento d'albergo un errore di prenotazione d'albergo diverso da quello richiesto etc. Deve ritenersi responsabile della esattezza delle informazioni fornite al cliente. C'è sicuramente un danno patrimoniale ma i turisti incappati in qualche disavventura possono richiedere il cosiddetto danno morale,è un danno da vacanza rovinata dipendente dallo stress e dalla delusione delle aspettative avute e dalla impossibilità di godere della tranquillità che sarebbe lecito attendersi da una vacanza. I consigli utili sono: conservare i contratti, raccogliere il maggior numero di prove possibile,anche attraverso fotografie etc. Leggere attentamente i materiali informativi, leggere, ove presenti le recensioni del luogo. 


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giovedì 18 luglio 2013

spesa ammessa da DL 63 del 2013

Il Tetto di spesa ammesso dalle agevolazioni del decreto legge n 63 del 2013

Il tetto di spesa ammessa la detrazione passa da €48.000 a € 96.000 a questo tetto di spesa si aggiungono altri € 10.000 per gli arredi, ad immobile ristrutturato; chi effettua lavori di ristrutturazione può non solo disporre del bonus del 50% ma avrà anche lo sgravio per gli elettrodomestici. Tutto ciò è una chiara indicazione per rimettere in moto il mercato dell'edilizia. Importante da sottolineare che le misure di agevolazione fiscale riguardano anche i condomini quindi nelle nuove convocazioni, con la nuova procedura delle assemblee, con le nuove maggioranze, si potrà valutare questa nuova occasione concessa e proprietari di condomini per rendere efficiente e migliorare il proprio patrimonio immobiliare.

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detrazioni fiscali sulla riqualificazione e l'efficienza energetica

Le principali novità sulle detrazioni fiscali

Innanzitutto salgono alcune percentuali di detrazione fiscale, ad esempio, sugli interventi di risparmio energetico la percentuale di spesa detraibile sale da 55 al 65% fino alla fine del 2013; sui lavori di ristrutturazione edilizia invece il bonus del 36% viene potenziato al 50%, questo già dal mese di luglio, fino a fine anno, inoltre chi effettuerà interventi di ristrutturazione ci sarà anche la possibilità di accedere al bonus del 50%. Per quanto riguarda gli arredi, quindi, questo intervento normativo riguarda addirittura il nostro arredamento interno di casa, ovvero la possibilità di poter portare in detrazione fiscale anche su tali acquisti. È altamente consigliabile poter approdare in modo tecnico a questi incentivi perché i mesi sono molto limitati, difatti si parla appunto di questa semestralità per arrivare fino a fine anno. Le ristrutturazioni a volte tanto agognate, ma in tempo di crisi bisogna sempre considerare il portafoglio, ma forse questo è un momento, adeguato-opportuno per poter affrontare questi tipi di lavori perché c'è un netto risparmio, quindi, il Governo italiano in questo ha avuto una attenzione particolare.

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ristrutturazione risparmio energetico

Bonus per lavori di ristrutturazione casa sulla riqualificazione e l'efficienza energetica

E' di recente costruzione normativa il decreto-legge n. 63 del 2013 (testo della gazzetta ufficiale) già approvato dal Senato che consente di sfruttare le agevolazioni fiscali per rimettere a nuovo la casa. Ma come nasce questo decreto? Il decreto nasce il 4 giugno del 2013 n. 63 riguardante le disposizioni urgenti per il ricevimento di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (testo del decreto dal sito eur-lex.europa.eu) sulla prestazione energetica nel campo dell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea. Questo perché la Commissione Europea è attenta ad ogni procedura inerente l'edilizia soprattutto per quanto riguarda le prestazioni energetiche; questo decreto nei primi articoli modifica le norme del decreto legislativo 19 agosto del 2005 numero 192 (testo DL 19/2005) approntando delle modifiche ma per una migliore conoscenza tecnica dell'argomento si invita alla completa lettura del decreto stesso che consta di 22 articoli. 

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venerdì 12 luglio 2013

Estetica dei pannelli fotovoltaici

Estetica dei pannelli fotovoltaici in un condominio

I pannelli fotovoltaici potrebbero anche essere nella loro posizione antiestetici per la struttura dell'edificio e del condominio. In qualunque posizione vengono istallati i pannelli non devono creare problemi al decoro del caseggiato, basti pensare, ad esempio, che molti sono i casi in cui i condomini hanno un vincolo paesaggistico da rispettare, quindi prima di avviare una procedura di installazione di impianti per produrre energia in modo alternativo rinnovabile bisogna valutare caso per caso ogni singolo aspetto considerando anche tutte le possibili conseguenze sia giuridiche che di armoniosa convivenza tra i condomini. Bisogna precisare che il singolo condomino se intende realizzare gli impianti sopraindicati, è libero di agire senza interpellare l'amministratore e l'assemblea, ma con una eccezione, ovvero se l'installazione degli impianti richiede necessariamente una modifica delle parti comuni. L'interessato ne dà comunicazione all'amministratore sulle modalità di esecuzione di questi interventi e l'assemblea può intervenire ed imporre, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti almeno i due terzi del valore dell'edificio, adeguate modalità alternative di esecuzione a salvaguardia della stabilità della sicurezza e del decoro dell'edificio. Tale disciplina, quindi, fa risaltare ancora una volta il principio generale di tutela estetica ed aspetto architettonico dell'edificio stesso e come abbiamo visto, la preventiva comunicazione all'amministratore e la successiva possibilità da parte dell'assemblea di intervenire, rappresentano una garanzia su possibili lavori malfatti che possono portare della possibile decurtazione dell'edificio. 

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istallazione di panneli solari in condominio

Chi può istallare i pannelli solari in condominio ?

In principio generale a questo punto allora ciascun comproprietario potrebbe avere interesse ad istallare pannelli di energia, ma il lastrico solare come superficie potrebbe non bastare oppure la struttura stessa dell'edificio potrebbe non supportare tali tipi di impianti. In questo caso come ci si comporta? Tale eventualità fa sì che la disciplina dell'installazione ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile non sia affatto scontata ma dev'essere valutata caso per caso considerando la volontà e gli interessi di tutti i comproprietari quindi, in via generale è vero che singolo condomino può usare la cosa comune a suo piacimento secondo le proprie necessità e convenienza ma non deve però determinare pregiudizievoli invadenze dei confronti degli altri proprietari. Infatti non è detto che l'installazione di pannelli solari non possa pregiudicare l'uso - godimento della cosa comune da parte degli altri partecipanti alla comunione. Installando il pannello solare sul lastrico solare il singolo condomino manifesta, seppure in via implicita, l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva trattandosi di una occupazione stabile di un bene comune questa condotta potrebbe essere visto come un abuso poichè di fatto si impedisce l'utilizzo della cosa comune agli altri condomini ostacolandone il libero e pacifico godimento.

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pannelli solari in condominio

Installazione pannelli solari in condominio

L'acquisizione di energia prodotta da fonti alternative, le cosiddette fonti rinnovabili, come ad esempio quella acquisita dall'energia solare tramite i pannelli solari è argomento che negli ultimi anni ha dato esito a molte scelte per molti italiani in questo senso. Ma nel condominio, il singolo condomino, può installare un pannello solare ? A questa domanda si potrà rispondere tenendo conto soprattutto della nuova riforma del condominio la quale, attraverso l'articolo 1122 c.c. per stabilisce che: "è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato". Si precisa,inoltre, che l'assemblea a richiesta degli interessati, ai fini dell'installazione di questi impianti provvederà a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comune salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
 

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lunedì 8 luglio 2013

il danno morale

cosa si intende per danno morale ?

foto sul post il danno morale
Infine da sottolineare la lieve differenza che c'è tra danno biologico e danno morale. Il danno biologico, costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo appartengono alla categoria del danno - conseguenza in senso stretto. Il danno morale che si sostanzia nel conseguente turbamento psicologico del soggetto offeso è danno-conseguenza in senso proprio del fatto illecito lesivo della salute costituisce condizione di risarcibilità del medesimo. Il danno biologico è invece dell'evento interno al fatto lesivo della salute e deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'interno fatto senza la completa realizzazione di quest'ultimo. La Cassazione civile sezione terza n.29191 del 12 dicembre 2008 ha indicato i criteri per la determinazione del danno biologico attenendosi sia valori tabellari sia tenendo conto della riduzione della capacità lavorative della vita sociale del danneggiato, stabilendo che nel caso di lesioni gravissime dal illecito stradale, articolo 2054 del codice civile, con perdita della salute il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa del danno psichico, pertanto ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi le altre componenti nella valutazione del danno morale contestuale all'elezione del danno della salute, la valutazione di tale voce dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana della gravità del fatto senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute. Infine la Cassazione Civile sezione terza n. 8703 del 9 aprile 2009 ha confermato che la peculiarità del danno non patrimoniale deve essere individuata nella sua tipicità, con la precisazione che il danno non patrimoniale suscettibile di essere risarcito deve derivare dalla lesione di un diritto costituzionale garantito (sono esclusi stress disagi e tutte le ansie)


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danno morale e danno biologico

cosa si intende per danno morale e danno biologico e quali sono gli effetti giuridici ?

foto del post su cosa si intende per danno morale e danno biologico e quali sono gli effetti giuridici ?
Parliamo del danno biologico molti avranno avuto occasione di sentir parlare del danno biologico ma che cos'è? Da dove nasce? Il concetto di danno biologico è stato elaborato dalla giurisprudenza in quanto il codice civile prevede solo la nozione di danno come lucro cessante e danno emergente, inteso dunque esclusivamente sotto un profilo prettamente economico. Il danno patrimoniale, appunto, viene risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, mentre il danno non patrimoniale invece è disciplinato dall'articolo 2059 del codice civile che lo limita ai casi in cui sia violata una disposizione di legge a carattere penale, il danno morale, dunque è stato inserito nella categoria del danno non patrimoniale. Negli anni la giurisprudenza ha elaborato la nozione di danno biologico comprensivo, non solo del danno alla integrità fisica, ma anche inserendo le conseguenze alla vita lavorativa, alla vita di relazione e sulle capacità future. Inizialmente questa nozione di danno biologico era presente nell'articolo 5 (poi abrogato) della legge 57 del 2001 che ha parlato per la prima volta del danno alla persona di lieve entità prevedendo che:" per danno biologico si intende la lesione alla integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale...";


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risarcimento danno biologico

Quando è possibile il risarcimento del danno biologico ?

foto del post sul risarcimento del danno biologico
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Quindi veniva introdotta la nozione di danno biologico come lesione alle integrità fisica, la disciplina del danno fisico è stato poi regolamentato dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. L'articolo 138 disciplina il risarcimento del danno di non lieve entità, ovvero quelle che prevedono da 10 a 100 punti percentuali di invalidità demandando ad un decreto del Presidente della Repubblica l'applicazione della tabella unica ,su tutte il territorio nazionale, per l'applicazione della liquidazione di tale danno. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni è relativo al risarcimento del danno biologico per le lesioni cosiddette di lieve entità ovvero da 1 a 9 punti di invalidità, tali tabelle sono annualmente approvati con decreto ministeriale per le attività produttive, sono quindi tutt'ora vigenti. Nonostante il danno biologico sia quella categoria di danno incondizionatamente riconosciuta dalla dottrina e della giurisprudenza qualche problema ancora risiede nella sua effettiva liquidazione. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di danno biologico inserendo in esso il danno all'attività lavorativa, il danno psichico, il danno alla vita di relazione ed ha ritenuto che esista un danno alla salute nel caso di:
  • a) modificazione all'aspetto esteriore di una persona;
  • b) riduzione della capacità di relazionarsi con altri individui;
  • c) riduzione della capacità lavorativa, ossia dell'attitudine di una persona di lavorare;
  • d) perdita di chance lavorative;
  • e) perdita della capacità sessuale;
  • f) danno psichico.

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venerdì 5 luglio 2013

in separazione dei beni

Regime patrimoniale: la separazione dei beni

Passiamo alla separazione dei beni: la separazione dei beni anzitutto funziona in modo più semplice rispetto alla comunione. Ciascun coniuge mantiene la propria titolarità esclusiva sui beni acquistati e posseduti prima del matrimonio o anche quelli acquistati dopo il matrimonio. Ogni coniuge è libero di gestire le proprie risorse economiche rispettando l'obbligo comunque di contribuire al mantenimento della famiglia, in proporzione ai propri redditi e alle proprie sostanze. 

I vantaggi della separazione sono i seguenti: 
  1. consente al coniuge di sentirsi autonomo nella gestione del patrimonio personale; 
  2. semplifica le pratiche burocratiche di vendita di mobili per i beni mobili registrati, esempio un'auto; 
  3. se i redditi e il patrimonio personali sono consistenti la separazione dei beni è indispensabile per poter vendere agevolmente e reinvestire i proventi, oppure se uno dei due coniugi è imprenditori e l'altro no, quest'ultimo può costituire un patrimonio personale che non può essere attaccato dei creditori. 
Gli svantaggi:
  1. Mentre uno svantaggio potrà essere costituito dal fatto che questo regime non offre molte garanzie al coniuge che contribuisce all'andamento della vita familiare, a titolo di lavoro prettamente casalingo e non ha redditi propri oppure ne ha ma in misura nettamente inferiori rispetto all'altro coniuge. 

Infine la separazione dei beni è consigliata alle coppie dove devono gestire patrimoni complessi caratterizzati da una certa movimentazione di acquisti e vendite. Auguri! 


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in comunione dei beni

Regime patrimoniale: la comunione dei beni

Ma cosa significa avere la comunione dei beni ? Non tutti i beni faranno parte della comunione ma soltanto quelli acquistati dopo il matrimonio, restano fuori dalla comunione i beni di uso strettamente personale e quelli ricevuti per donazione o eredità. I coniugi possono compiere liberamente per proprio conto spese di ordinaria amministrazione, come pagare le bollette, acquistare un capo di abbigliamento; Mentre le spese di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza necessario consenso nell'altro possono essere annullati entro un anno da quando l'altro coniuge ha saputo dell'evento. 
I vantaggi principali della comunione dei beni sono i seguenti: 
  1. non occorre nessuna formalità, la comunione si instaura automaticamente con il matrimonio; 
  2. sul piano economico viene riprodotta una comunione spirituale tre i coniugi affermando principi di solidarietà e di collaborazione reciproca; 

Gli svantaggi: 
  1. alcuni atti sono più complessi, per esempio per vendere l'auto o acquistare e vendere un immobile, ove, in caso di mancato consenso l'atto sarà annullabile; 
  2. la sostanza differenza tra comunione e separazione e nel disciplinare degli acquisti. 
La comunione è consigliabile alle coppie nelle quali uno dei coniugi non ha reddito o mezzi propri di sostentamento ma la sua attività contribuisce l'andamento familiare a livello casalingo. I coniugi mediante un accordo possono modificare la comunione legale si avrà in questo caso la comunione convenzionale: la comunione convenzionale consente di ampliare o restringere il novero dei beni che normalmente rientrano nella comunione; la convenzione deve essere sempre stipulata per atto pubblico a pena di nullità. 

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regime di comunione o separazione dei beni nel diritto di famiglia

Quale la scelta migliore : la separazione o la comunione dei beni ?

Chi si è già sposato potrà comprendere quanto sia complicato e quante cose da fare ci sono dietro ad una organizzazione ottimale dell'evento. Tra le scelte da fare i coniugi dovranno anche pensare a quale regime patrimoniale aderire. Chi si sposa e non sceglie espressamente un regime patrimoniale si vede applicare automaticamente il regime della comunione dei beni ma c'è da chiedersi quando ed in quali casi, conviene e quali sono le differenze tra il regime di comunione di beni ed il regime di separazione dei beni. La soluzione non è solo giuridica ma dipende anche dal modo che ciascuno ha ad intendere la vita matrimoniale, in ogni caso, in entrambe le situazioni ci saranno dei vantaggi e dei difetti. Chi si sposa può scegliere di gestire il menage familiare in comune quindi ottenere i beni In comune oppure la separazione degli stessi fatto sta che come linea generale di principio tutte queste scelte devono essere fatte sempre nel rispetto dei principi che tutti erano i figli all'uguaglianza dei coniugi all'interno del matrimonio. Gli sposi si troveranno di fronte a tre opzioni: 
  • a) se non si fa alcuna scelta si aprirà automaticamente la comunione legale
  • b) se si decide per la separazione dei beni occorre dichiarare la scelta davanti all'ufficiale di stato civile, al Ministro di culto la dichiarazione viene inserita nell'atto di celebrazione di matrimonio; 
  • c) se si desidera una diversa soluzione si potrà fare una convenzione matrimoniale per atto pubblico e farla notare a margine dell'atto di matrimonio solo così può essere fatta valere anche nei confronti dei creditori; le definizioni possono essere cambiate nel corso del matrimonio ma bisogna farlo davanti ad un notaio. 
Passiamo alla comunione dei beni, se gli sposi non fanno alcuna scelta, come abbiamo detto prima, il regime patrimoniale della coppia sarà la comunione di beni. Ma cosa significa avere la comunione dei beni? 

continua: in comunione dei beni

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mercoledì 26 giugno 2013

il condominio online

E' possibile realizzare un sito Internet del condominio ?

La normativa della riforma del condominio prevede che può esserci la possibilità di creare un sito internet del proprio condominio, inserendo l'articolo 71 ter Disp. att. del codice civile, il quale prevede che l'amministratore può attivare un sito Internet del condominio su richiesta dell'assemblea che delibera secondo la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, ovvero una maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. Le spese di attivazione e di gestione sono a carico dei condomini. Il sito Internet del condominio non avrà scopo promozionale ovvero dare pubblicità al proprio condominio ma questi sarà solamente un mezzo per fare circolare le notizie utili sull'amministrazione dello stabile, informazioni che dovranno essere disponibili con particolari cautele, evitando la diffusione di notizie in violazione della privacy delle persone. L'accesso ai singoli documenti condominiali dovrà essere riservato ai condomini, o agli aventi diritto, senza che sia possibile una consultazione indiscriminata di terze persone non interessate, estranei allo stabile; il sito deve infatti essere considerato come una "bacheca" posta nell'androne e potenzialmente accessibile a tutti si dovrà quindi studiare un sistema che possa dare delle garanzie tecniche, attraverso magari delle credenziali per accedere al sito stesso, come un user Name e password.

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La mancata formazione del regolamento di condominio

Cosa succede quando viene a mancare il "regolamento di condominio" ?

La mancata formazione del regolamento di condominio. Avere un regolamento di condominio è molto importante soprattutto negli edifici con un alto tasso di litigiosità, ovvero quando il numero di condomini è elevato, il singolo condomino ha interesse che un regolamento gli semplifichi la vita condominiale disciplinando l'uso delle cose e dei servizi comuni o predeterminando i criteri di ripartizione della spesa. La legge di riforma non si è occupata della mancata formazione del regolamento; diciamo che nei nuovi edifici il problema spesso viene risolto dal costruttore del condominio che, prima di vendere le diverse unità immobiliari, predispone un regolamento. Ma se questo non accade però sarà cura dei condomini che dovranno dotarsi di un regolamento, a tale fine l'amministratore dovrà convocare un'apposita riunione sperando innanzitutto che non vada deserta e che partecipino tutti gli interessati. E' possibile però che l'assemblea vada deserta o comunque non si raggiunga il quorum necessario per l'approvazione del regolamento interno in tal caso è chiaro che il singolo condomino dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria per risolvere il problema in particolare potrà sottoporre, di propria iniziativa una bozza di regolamento all'assemblea che però, se non la approva, contro la delibera il singolo condomino può ricorrere al giudice, che quindi approverà il testo del regolamento proposto. In ogni caso il regolamento dovrà avere quella completezza che la legge prescrive, dovrà contenere le norme previste dall'articolo 1138 del codice civile. Al Punto Giuridico abbiamo anche la possibilità di poter predisporre, aiutando i singoli condomini, un testo per un regolamento di condominio secondo legge.

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il condominio nella gestione delle parti comuni

L'attività individuale di un condomino sulle parti comuni

Ritorniamo sulla riforma del condominio. Uno dei temi trattati dalla riforma appena entrata in vigore (18 giugno u.s.) è l'attività individuale di un condomino sulle parti comuni. Che cosa prevede la riforma? Prevede che il singolo condomino che attua sulle parti comuni un'attività di gestione fa sorgere, in capo allo stesso, il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune, soltanto ove si tratti di una spesa urgente. La riforma della disciplina condominiale ha lasciato quasi immutato il vecchio articolo 1134 del codice civile secondo il codice civile il condomino che abbia sostenuto delle spese per le parti comuni senza autorizzazione dell'amministrazione o dell'assemblea non ha diritto al rimborso salvo che si tratta di spesa urgente. Tale disciplina, che si applica anche nel caso di condominio minimo, vale a dire composto da soli due condomini, ha l'evidente scopo di limitare l'attività gestionale dei singoli partecipanti a casi eccezionali di urgenza delle opere alla quale l'articolo 1134 condiziona il rimborso delle spese. L'urgenza va valutata con riferimento alla situazione concreta. In linea generale però è considerato urgente la spesa che debba essere eseguita senza ritardo cioè la spesa che risulti indifferibile, ciò allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, danno alla cosa comune; non basta quindi che i lavori condominiali siano necessari e che gli stessi devono farsi in tempi rapidi ma deve proprio essere una situazione concreta non differibile ed urgente, ovvero che possa in concreto creare pericolo di danno. Ciò significa che per legge la delibera assembleare può essere evitata solo nei casi in cui la procedura di convocazione sia incompatibile con i tempi entro i quali un'opera indifferibile possa essere compiuta. Ma cosa succede se gli altri condomini non vogliono rimborsare la spesa? In ogni caso se la spesa è urgente il singolo condomino può effettuarla e pretenderne il rimborso in caso di rifiuto degli altri condomini il condomino può rivolgersi al giudice dimostrando l'urgenza dell'opera ossia la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente sia l'amministratore che gli altri condomini. Il discorso riguarda, ad esempio, le spese sostenute per le opere di consolidamento del fabbricato condominiale, da ritenersi senz'altro urgenti, quando un'ordinanza comunale abbia già imposto l'esecuzione; oppure quando ci siano improvvisi distacchi di parti dalla facciata con conseguente concreto rischio che l'ulteriore cedimento di altre lastre possa coinvolgere ignari passanti esponendo l'intero condominio all' azione di risarcimento danni. C'è da aggiungere che in ogni caso al condomino che effettua arbitrariamente spese non urgenti e non autorizzate non spetta alcun rimborso e neppure la possibilità di ricorrere all'azione di arricchimento, ad esempio non è urgente e non è ripetibile il pagamento di una imposta non dovuta dal condominio o le spese per riparare i danni alle parti comuni causate da un'eccezionale evento atmosferico dopo che dal fatto sia trascorso notevole lasso di tempo. La materia del condominio è molto variegata quindi è necessario avere un giusto indirizzo ed una buona conoscenza dei diritti e dei doveri per una serena convivenza. Il Punto Giuridico è in grado di dare questi indirizzi soprattutto in questo periodo di attuazione di nuove norme.

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