mercoledì 17 aprile 2013

il rendiconto delle spese condominiali

le novità normative :

Una nuova previsione normativa moderna, per essere al passo con i tempi, deve poter prevedere una maggiore trasparenza, rispetto al passato, tra i rapporti che hanno ad oggetto la gestione di denaro, la loro rendicontazione, soprattutto quando si ha a che fare con una molteplicità di persone, quali i condomini. Pertanto, la riforma del condominio prevede anche una trasparenza nella gestione contabile dell’amministratore. A questo si è arrivati concretamente, aggiungendo al codice civile un nuovo articolo, il 1130 bis relativo proprio al rendiconto condominiale.

l'iter :

In passato, così come avviene ancora oggi, non è necessario che la contabilità condominiale sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per le società commerciali, ma l’unico obiettivo è quello che la stessa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di spesa in entrata, in uscita, con le relative ripartizioni. Tuttavia, dalla giurisprudenza si ricava la necessità che nella sua attività, l’amministratore, si attenga ai principi di ordine e di correttezza e che, in un secondo momento, nel redigere il bilancio , approdi ad un documento chiaro, proprio per il fine sopra descritto, per prendere visione delle entrate e delle uscite con la relativa ripartizione. Il rendiconto, insieme ai documenti che lo sostengono devono rapportare e provare le singole voci che lo compongono. L’art. 1130 bis prevede un rendiconto condominiale annuale. Esso deve contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione da parte di ogni condomino al lavoro dell’amministratore. Elementi essenziali sono: Il registro di contabilità; Il riepilogo finanziario; Una nota sintetiche che accompagni il tutto. L’assemblea inoltre potrà, se lo riterrà opportuno, nominare un revisore di fiducia per le verifiche contabili, ovviamente ripartendosi le spese che ne conseguono, altresì nominare un consiglio di condominio composto da tre condomini, negli edifici con almeno dodici unità immobiliari. Infine, le scritture devono essere conservati per dieci anni dalla data della loro registrazione.