venerdì 12 aprile 2013

Impugnazioni delle delibere assembleari

Eccoci, nuovamente, a riprendere, brevemente, il discorso sulla nuova normativa del condominio. Altro punto trattato, riguarda la “famosa” impugnazione della delibera assembleare. Da sempre oggetto di discussione infinita tra sulla reale applicazione dell’art. 1137 del c.c. (testo coordinato del codice civile dal sito web Altalex) e le problematiche interpretative che lo riguardano. Viene, al giorno d’oggi, chiarito definitivamente che l’impugnazione in questione, con particolare riferimento al termine di decadenza che ne connota l’esperibilità, vale soltanto per i casi di annullabilità delle delibere e non anche per le ipotesi di nullità. La mancanza di precise indicazioni sulla distinzione tra decisioni assembleari nulle o annullabili ha portato negli anni a correnti giurisprudenziali differenti (a volte contraddittorie), la Suprema Corte però ha generalmente sostenuto che le deliberazioni assembleari siano da considerarsi nulle quando siano prive degli elementi costitutivi o siano affette da vizi relativi alla regolarità della costituzione dell’assemblea o della formazione della volontà assembleare. 

Per contro, una deliberazione assembleare annullabile sarà considerata tale quando contenga delle difformità meno gravi rispetto al modello legale. Una precisa conseguenza di ciò è che, mentre per le prime, deliberazioni nulle, non possono essere né sanate né convalidate, quelle annullabili sì. La Corte di Cassazione è intervenuta sulla delicata questione con una decisione a Sezioni Unite (n.4806/7.03.2005) proprio allo scopo di dirimere i contrasti giurisprudenziali in materia. (se ne consiglia la lettura n.d.r.). Le revisione dell’art. 1137 c.c, anche alla luce dei chiarimenti della Suprema Corte, parla ora espressamente di annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio da chiedere alla competente autorità giudiziaria, nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. 

Legittimati alla impugnazione saranno i soggetti che avranno contestualmente: la legittimazione e l’interesse ad agire, ovvero il condomino assente, dissenziente o astenuto.