mercoledì 17 aprile 2013

Le molestie in condominio

molestie condominiali

Credo sia capitato a tutti, o quasi, avere avuto dei vicini di casa poco simpatici, certo non è un requisito essenziale che nel contratto di locazione è previsto e trattato, ma a volte la poco simpatia può trasformarsi in qualcosa di altro: per esempio dare vita ad accesi diverbi, liti, dispetti e via discorrendo…….a volte possono anche trasformarsi in vere e proprie molestie. Ed è qui che, oltre che avere poco simpatia , subentrano altri aspetti di natura legale. Una delle molestie frequenti è l’attività di gettare dal proprio balcone, terrazzo, finestra oggetti o liquidi sulla proprietà del vicino “di sotto”. A quest’ultimo inquilino la legislazione italiana prevede delle forme di tutela.

la nomativa di riferimento

L’art. 674 del codice penale (getto pericoloso di cose) che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. In un recente passato, la giurisprudenza ha affrontato tali situazioni stabilendo che: “l’idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale” (Cass. pen., sez. III, sentenza 13 aprile 2010 n. 22032), il che significa che se dal gettito non vengono danneggiate direttamente le persone, allora tale previsione normativa non è configurabile. Una sentenza recentissima, che qui di seguito si indica, (Cassazione penale, sez. III, sentenza 11.04.2013 n° 16459" tratta dall'articolo del sito web Altalex), invece, si è data un’interpretazione estensiva della figura incriminatrice di cui all’ 674 c.p. ritenendo che, anche il gettito di cose che danneggiano in una prima analisi solo le “cose” , possono essere idonee alla molestia delle persone