martedì 16 aprile 2013

normativa per gli impianti di videosorveglianza in condominio

Impianto di Videosorveglianza

La Video Sorveglianza

Ecco una ulteriore novità trattata dalla nuova riforma del condominio. Tale tema, molto attuale, è stato più volte oggetto di discussione in sede giudiziale, creando, di volta in volta, decisioni differenti, soprattutto per quanto riguarda la loro approvazione da parte dell’assemblea condominiale. Alcune sentenze sostengono che la videosorveglianza non sia neppure materia da sottoporre alla volontà dell’assemblea, altre per converso, sostengono la necessità dell’unanimità dei consensi.

Il codice civile

A tutto questo la riforma ha fatto un passo in avanti, aggiungendo al codice civile l’art. 1122 ter, il quale prevede la facoltà di decidere l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni con la maggioranza di cui all’art. 1136 secondo comma del c.c. (numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio).Si tratta della ripresa di spazi ed aree comuni, che raggiungono certezza normativa, in una, come già accennato, confusione giurisprudenziale. Utile considerare che la giurisprudenza penale non è stata ostativa alla questione, difatti ha ritenuto che non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata, art. 615 bis c.p., nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e , pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che di tratti di domicilio, di privata dimora o appartenenza ad essi, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata. In modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Cass.pen. sez. V sent. 29/10/2008).

Le registrazioni

Le registrazioni dovranno, infine, essere conservate per un periodo limitato ad un massimo di 24 ore, salve disposizioni urgenti da parte delle autorità per fini dio indagine. Cosa molto diversa è la videosorveglianza del singolo condomino: Tale videosorveglianza viene sovente effettuata per soli fini personale, ad esempio un videocitofono, oppure videocamere posizionate sull’ ingresso di casa o sul box auto. Si ricorda che, al fine di evitare di intercorrere nel reato descritto prima di tutela penalistica, l’angolo della visuale delle riprese video deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza.