mercoledì 10 aprile 2013

Requisiti del nuovo amministratore di condominio

Anche la figura dell’amministratore di condominio ha avuto una “rispolverata” con la nuova riforma, indicando in modo preciso quali requisiti personali e professionali debba avere questa figura così importante e centrale nel complesso mondo dei condomini. Sino a pochissimo tempo fa, prima della riforma, né il codice civile, né le leggi speciali ponevano dei limiti allo svolgimento della professione di amministratore condominiale. 
Quindi era possibile svolgere tale professione anche senza necessità di qualifiche particolari. L’art. 25 della Riforma tratta, per l’appunto, tale argomento ha inserito gli articoli che vanno dal 71bis al 71quater delle disposizioni attuative del codice civile. 

Il primo di questi (71bis) elenca i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore tra i quali, si ricordano: 
  • Godere dei diritti civili 
  • Non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; delitti non colposi per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni; 
  • Non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari. 

L’elenco prosegue e si rimanda, pertanto, alla lettura di tali articoli, ma si vuole sottolineare che la perdita di uno dei requisiti implica la cessazione dell’incarico. In tal caso l’assemblea può essere convocata da ciascun condomino, importante dire che non si tratta di una ipotesi di revoca, ma di una decadenza per il venir meno di requisiti oggettivi, si ritiene a tal proposito che il condominio debba avere da parte dell’amministratore una dichiarazione scritta circa il possesso da parte sua di tali requisiti, oltre all’impegno di seguire corsi di formazione professionale richiesti dalla riforma.