Quali tutele sono necessarie per l'acquisto di una casa in construzione ?

Acquistare una casa in costruzione ha da sempre rappresentato una opportunità economica ma non solo, basti pensare alla possibilità di poter scegliere con accuratezza alcuni dettagli di arredo.
Ma l’acquisto di una casa in costruzione “sulla carta” rappresenta anche una forma di ansia pensando che qualcosa possa andare non proprio per il verso giusto. Pochi anni fa è stata introdotta una nuova normativa, sotto forma di decreto legislativo il n. 122/2005 al fine di tutelare l’acquirente, considerato la parte più debole del rapporto contrattuale rispetto al costruttore dell’immobile. Tale decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 prevede una specifica forma di tutela, la più importante consiste nell’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme, o comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
La garanzia si applica alle ipotesi in cui il costruttore sia sottoposto a fallimento, a gravi procedure giudiziarie quali ad esempio l’esecuzione immobiliare, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Un secondo obbligo a carico del costruttore è il rilascio di una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio, da difetti costruttivi delle opere.
Tra i vari obblighi mi preme ricordare anche il diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito dall’acquirente ad abitazione principale, nell’ambito di una procedura esecutiva anche nel caso in cui egli abbia ottenuto dal fideiussore il rimborso delle somme anticipate.
Tutte le informazioni al riguardo dei diritti dell’acquirente, devono essere riportate nel contratto preliminare il quale deve anche contenere gli estremi della fideiussione.
Per maggiori informazioni contatta e-mail roseto@ilpuntogiuridico.com oppure il numero telefonico 0858944800




Il procedimento di mediazione viene attivato mediante la presentazione di una istanza rivolta all’organismo di mediazione. Le definizione di quest’ultimi è contenuta nell’art. 1 del decreto lgs. 28/2010, ed è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione; tali organismi sono iscritti nel registro degli organismi istituito presso il Ministero di Giustizia. Per fare un esempio, il Punto Giuridico è sede delegata dell’Organismo IIMA di Roma. L’istanza a norma dell’art. 2 del decreto lgs. 28/2010 può essere presentata da “chiunque voglia accedere alla mediazione” , precisando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali. Di conseguenza ne saranno escluse le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili delle parti cioè relativi allo status delle persone, ad esempio interdizione. L’istanza, altresì non ha bisogno di alcuna formula sacramentale, in quanto in base al disposto normativo di riferimento, art. 3 dispone che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. L’inciso…chiunque può accedere alla mediazione…non preclude l’accesso ad alcuna delle parti del futuro processo, attore, convenuto o terzo. Quindi, in conclusione richiamando anche l’art. 2 del decreto ” chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, vertente, naturalmente, su diritti disponibili delle parti”.Pertanto, l’istanza è redatta non seguendo alcuna formalità ben specifica ma dovrà comunque contenere alcuni elementi considerati necessari, quali l’indicazione delle parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa, così come disposto all’art. 4 d lgs n.28/2010. Per “parti” si intende nome, cognome e codice fiscale, domicilio, per “oggetto” si intende la materia oggetto della controversia e per “ragioni della pretesa” si intende appunto quali sono i motivi giuridici e non, per i quali la parte agisce in mediazione, differenza fondamentale con il procedimento giurisdizionale tradizionale dove possono essere indicati solo ragioni di diritto-giuridiche, ma in mediazione anche interessi e bisogni (che fondamentalmente è ciò che più ci coinvolge). Altro elemento necessario da indicare nell’istanza è il “valore della domanda”.
Argomento poco comune ma a volte oggetto e protagonista di fatti quotidiani con il coinvolgimento di chi, soprattutto, ha animali propri oppure ha a che fare con gli animali per lavoro. Cosa accade e chi risarcisce i danni causati da un animale in custodia ? Il codice civile all’art. 2052 tratta della responsabilità in questo modo: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Ma tutto ciò cosa significa ? Tale responsabilità appena sopra descritta trova le sue origini nel principio per cui chi tragga vantaggio dall’esercizio di una attività o dall’uso di un bene o di un animale è tenuto a risarcire il danno arrecato ai terzi, che siano casualmente ricollegabili all’attività medesima. Si tratta di una responsabilità valutata oggettivamente sulla mera connessione casuale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. Il soggetto responsabile deve quindi essere individuato in chi faccia uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità. Tale non può considerarsi colui che utilizzi l’animale per svolgere mansioni o incarichi inerenti la propria attività di lavoro, che gli siano affidati dallo stesso proprietario dell’animale, alle cui dipendenze, o nell’interesse del quale, egli presti la sua opera. Ricapitolando, il prestatore d’opera, sia esso autonomo o dipendente, si trova ad essere investito di una custodia in senso meramente tecnico, viene cioè a trovarsi in una situazione analoga ad una sorta di detenzione dell’animale per ragioni di servizio, tipo chi utilizzi un qualsiasi macchinario altrui. Quindi in conclusione ai fini del riconoscimento della responsabilità in base all’art 2052 cc utilizzatore nell’interesse proprio rimane il proprietario (o l’usufruttuario, o il titolare di posizioni assimilate).



