lunedì 29 luglio 2013

risarcimento vacanza rovinata

Come fare reclamo per una vacanza rovinata ?

E' arrivato, finalmente, il periodo delle così tanto attese vacanze. Il nostro viaggio, purtroppo, a volte, augurandoci che non accada mai, potrà riservarci delle spiacevoli sorprese, anche per i c.d. viaggi acquistati "a pacchetto" che comprendono una organizzazione dettagliata interamente predisposta dal tour operator ma potrebbe succedere che una volta arrivati sul luogo della vacanza ci accorgiamo che le nostre aspettative sono state deluse, ovvero, si potrebbe ricevere un trattamento più scadente di quello pattuito, di quello promesso nei cataloghi, in internet... gli esempi possono essere molteplici: un albergo a due stelle anziché a quattro stelle, una stanza sprovvista di servizi richiesti, in questo caso cosa si deve fare? 

Innanzitutto, il cliente si deve rivolgere al rappresentante del tour operator, se esiste in loco, per contestare immediatamente le difformità in modo da consentire di trovare delle soluzioni alternative. Pertanto, se il servizio alberghiero era compreso in un pacchetto turistico l'organizzatore che lo offre, ad esempio, risponde direttamente nei confronti del cliente. Il tour operator nella sua attività di organizzatore di viaggi è responsabile dell'inadempimento di qualsivoglia obbligazione relativa all'organizzazione del viaggio direttamente nei confronti del consumatore, risarcendo i danni causati dai suoi inadempimenti nella erogazione delle prestazioni contrattualmente convenute. Se invece non troviamo un rappresentante di tour operator, la cosa migliore da fare è inviare, appena torniamo a casa entro 10 giorni lavorativi dal rientro, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator e/o agenzia di viaggio attivando così, con questo, il primo passaggio di risoluzione della controversia in via bonaria. Se questa prima attività non avrà successo e la controversia andrà sempre di più allargandosi allora potremmo chiamare in giudizio i diretti responsabili che rappresentano il tour operator, l'albergo, la compagnia aerea, etc. davanti al Giudice di Pace luogo in cui si può trattare controversie di valore non superiore a € 5000. da sottolineare che l'agenzia di viaggi, svolge semplicemente un ruolo di intermediario tra il consumatore e il tour operator sarà responsabile nei confronti del consumatore solo relativamente allo svolgimento della sua attività, l'agenzia, per esempio, deve ritenersi responsabile se omette di riferire al cliente un mutamento del programma di viaggio, il cambiamento d'albergo un errore di prenotazione d'albergo diverso da quello richiesto etc. Deve ritenersi responsabile della esattezza delle informazioni fornite al cliente. C'è sicuramente un danno patrimoniale ma i turisti incappati in qualche disavventura possono richiedere il cosiddetto danno morale,è un danno da vacanza rovinata dipendente dallo stress e dalla delusione delle aspettative avute e dalla impossibilità di godere della tranquillità che sarebbe lecito attendersi da una vacanza. I consigli utili sono: conservare i contratti, raccogliere il maggior numero di prove possibile,anche attraverso fotografie etc. Leggere attentamente i materiali informativi, leggere, ove presenti le recensioni del luogo. 


Per maggiori informazioni contatta e-mail roseto@ilpuntogiuridico.com oppure il tel 0858944800