giovedì 20 giugno 2013

pagamento del canone d'affitto

Il mancato pagamento del canone d'affitto

il mancato pagamento del canone di affitto
Come comportarsi in caso di mancato pagamento del canone d'affitto da parte dell'inquilino a cui abbiamo affittato casa sia essa singola che in condominio ? Oggi giorno la riscossione continuativa dei canoni d'affitto di appartamento è una situazione privilegiata. Questo perché sono sempre di più le cause di sfratto per la morosità nei pagamenti dei canoni non riscossi dai proprietari. Che cosa si può fare? Innanzitutto dopo 20 giorni dalla scadenza prevista dal contratto per il pagamento della rata in questione la prima cosa da fare è quella di inviare una raccomandata, con avviso di ricevimento, di costituzione in mora con l'avvertenza che decorsi 15 giorni senza avere ricevuto il pagamento saranno adite le vie legali. Lo sfratto è un procedimento speciale finalizzato ad ottenere il rilascio dell'immobile in tempi brevi. In realtà però per la complessità delle procedure esecutive e le numerose proroghe degli sfratti concesse per particolari categorie di inquilini disagiati i tempi che tribunali italiani hanno per poter far rientrare in possesso dell'immobile possono diventare anche molto lunghi. Una volta depositata l'istanza in Tribunale ci sarà una prima udienza. Che cosa può accadere in questa sede? Alla prima udienza l'inquilino può pagare canoni scaduti, in questo caso il procedimento si estingue. Oppure l'inquilino può anche chiedere al Giudice un termine per il pagamento, chiedendo un termine di grazia, in queste ipotesi se l'inquilino paga nel termine assegnato si torna dal Giudice che estingue processo, ma in caso contrario si procede con lo sfratto. Potrebbe anche accadere, invece, che alla prima udienza l'inquilino contesti le pretese del locatore con un vero e proprio atto di opposizione, in questo caso allora si instaurerà un vero e proprio procedimento ordinario civile. Potrebbe addirittura accadere che l'inquilino non si presenta in udienza o non hai niente da eccepire, il Giudice allora convalida lo sfratto e intima all'inquilino di abbandonare l'immobile e se, quest'ultimo, non adempie spontaneamente ci sarà la fase esecutiva dello sfratto con la notifica dell'atto di Progetto con intimazione di rilasciare l'immobile entro 10 giorni; in mancanza dello sgombero si potrà chiedere all'ufficiale giudiziario la Monitoria di sfratto, cioè l' atto con cui l'ufficiale giudiziario del tribunale comunica all'inquilino il giorno e l'ora in cui si procederà ed eseguire materialmente lo sfratto se necessario con l'intervento della forza pubblica. Qui al punto Giuridico possiamo prevenire alcune forme di questa procedura potendo inserire alcune Clausole, predisponendo noi stessi nel contratto di locazione un riferimento alla mediazione civile, in caso di controversia tra locatore locatario prima di adire le vie legali è un semplice esempio per poter evitare lunghe procedure davanti ai nostri tribunali già molto intasati.

Per maggiori informazioni contatta e-mail roseto@ilpuntogiuridico.com oppure il numero telefonico 0858944800