martedì 4 giugno 2013

associazioni non riconosciute amministratori e responsabilità

La responsabilità degli amministratori in associazioni non riconosciute

La responsabilità degli amministratori in associazioni non riconosciuteLa trattazione di tale argomento, seppur breve, vuole porre l’ attenzione ad un quesito che spesso mi sento indirizzare, ovvero: che cosa accade alle obbligazioni assunte dall’ ex amministratore di associazione non riconosciuta, dopo la sua cessazione dalla carica stessa? Chi ne è responsabile? Diciamo che bisogna richiamare il suggerimento della Suprema Corte secondo la quale, la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall’art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell’associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Di conseguenza deve ritenersi che, il presidente di una associazione non riconosciuta sia passivamente legittimato all’azione dei creditori anche dopo la cessazione del suo incarico, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui abbia svolto le funzioni di presidente. Ciò che rileva, ai fini della responsabilità di cui all’art. 38 c.c. non è tanto la carica di amministratore, quanto e soprattutto, l’attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio. (a tal proposito si indica Cass. civ. 5089/1998) Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne tuttavia neppure in parte, un debito proprio dell’associato con la conseguenza che l’obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege come ad esempio la fidejussione. E pertanto, di conseguenza logica, la responsabilità per le obbligazioni assunte in tale periodo di carica di tale amministratore non potrà ricadere su tutti coloro che saranno a capo di tale associazione in seguito, ma ricadrà solo su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa a tutela anche dei terz,i che con essa siano venuti in rapporto negoziale. Quindi, concludendo, la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta prevista dall’art. 38 c.c. permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza di coloro che hanno agito in rappresentanza dell’associazione stessa.

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