mercoledì 26 giugno 2013

il condominio online

E' possibile realizzare un sito Internet del condominio ?

La normativa della riforma del condominio prevede che può esserci la possibilità di creare un sito internet del proprio condominio, inserendo l'articolo 71 ter Disp. att. del codice civile, il quale prevede che l'amministratore può attivare un sito Internet del condominio su richiesta dell'assemblea che delibera secondo la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, ovvero una maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio. Le spese di attivazione e di gestione sono a carico dei condomini. Il sito Internet del condominio non avrà scopo promozionale ovvero dare pubblicità al proprio condominio ma questi sarà solamente un mezzo per fare circolare le notizie utili sull'amministrazione dello stabile, informazioni che dovranno essere disponibili con particolari cautele, evitando la diffusione di notizie in violazione della privacy delle persone. L'accesso ai singoli documenti condominiali dovrà essere riservato ai condomini, o agli aventi diritto, senza che sia possibile una consultazione indiscriminata di terze persone non interessate, estranei allo stabile; il sito deve infatti essere considerato come una "bacheca" posta nell'androne e potenzialmente accessibile a tutti si dovrà quindi studiare un sistema che possa dare delle garanzie tecniche, attraverso magari delle credenziali per accedere al sito stesso, come un user Name e password.

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La mancata formazione del regolamento di condominio

Cosa succede quando viene a mancare il "regolamento di condominio" ?

La mancata formazione del regolamento di condominio. Avere un regolamento di condominio è molto importante soprattutto negli edifici con un alto tasso di litigiosità, ovvero quando il numero di condomini è elevato, il singolo condomino ha interesse che un regolamento gli semplifichi la vita condominiale disciplinando l'uso delle cose e dei servizi comuni o predeterminando i criteri di ripartizione della spesa. La legge di riforma non si è occupata della mancata formazione del regolamento; diciamo che nei nuovi edifici il problema spesso viene risolto dal costruttore del condominio che, prima di vendere le diverse unità immobiliari, predispone un regolamento. Ma se questo non accade però sarà cura dei condomini che dovranno dotarsi di un regolamento, a tale fine l'amministratore dovrà convocare un'apposita riunione sperando innanzitutto che non vada deserta e che partecipino tutti gli interessati. E' possibile però che l'assemblea vada deserta o comunque non si raggiunga il quorum necessario per l'approvazione del regolamento interno in tal caso è chiaro che il singolo condomino dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria per risolvere il problema in particolare potrà sottoporre, di propria iniziativa una bozza di regolamento all'assemblea che però, se non la approva, contro la delibera il singolo condomino può ricorrere al giudice, che quindi approverà il testo del regolamento proposto. In ogni caso il regolamento dovrà avere quella completezza che la legge prescrive, dovrà contenere le norme previste dall'articolo 1138 del codice civile. Al Punto Giuridico abbiamo anche la possibilità di poter predisporre, aiutando i singoli condomini, un testo per un regolamento di condominio secondo legge.

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il condominio nella gestione delle parti comuni

L'attività individuale di un condomino sulle parti comuni

Ritorniamo sulla riforma del condominio. Uno dei temi trattati dalla riforma appena entrata in vigore (18 giugno u.s.) è l'attività individuale di un condomino sulle parti comuni. Che cosa prevede la riforma? Prevede che il singolo condomino che attua sulle parti comuni un'attività di gestione fa sorgere, in capo allo stesso, il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune, soltanto ove si tratti di una spesa urgente. La riforma della disciplina condominiale ha lasciato quasi immutato il vecchio articolo 1134 del codice civile secondo il codice civile il condomino che abbia sostenuto delle spese per le parti comuni senza autorizzazione dell'amministrazione o dell'assemblea non ha diritto al rimborso salvo che si tratta di spesa urgente. Tale disciplina, che si applica anche nel caso di condominio minimo, vale a dire composto da soli due condomini, ha l'evidente scopo di limitare l'attività gestionale dei singoli partecipanti a casi eccezionali di urgenza delle opere alla quale l'articolo 1134 condiziona il rimborso delle spese. L'urgenza va valutata con riferimento alla situazione concreta. In linea generale però è considerato urgente la spesa che debba essere eseguita senza ritardo cioè la spesa che risulti indifferibile, ciò allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, danno alla cosa comune; non basta quindi che i lavori condominiali siano necessari e che gli stessi devono farsi in tempi rapidi ma deve proprio essere una situazione concreta non differibile ed urgente, ovvero che possa in concreto creare pericolo di danno. Ciò significa che per legge la delibera assembleare può essere evitata solo nei casi in cui la procedura di convocazione sia incompatibile con i tempi entro i quali un'opera indifferibile possa essere compiuta. Ma cosa succede se gli altri condomini non vogliono rimborsare la spesa? In ogni caso se la spesa è urgente il singolo condomino può effettuarla e pretenderne il rimborso in caso di rifiuto degli altri condomini il condomino può rivolgersi al giudice dimostrando l'urgenza dell'opera ossia la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente sia l'amministratore che gli altri condomini. Il discorso riguarda, ad esempio, le spese sostenute per le opere di consolidamento del fabbricato condominiale, da ritenersi senz'altro urgenti, quando un'ordinanza comunale abbia già imposto l'esecuzione; oppure quando ci siano improvvisi distacchi di parti dalla facciata con conseguente concreto rischio che l'ulteriore cedimento di altre lastre possa coinvolgere ignari passanti esponendo l'intero condominio all' azione di risarcimento danni. C'è da aggiungere che in ogni caso al condomino che effettua arbitrariamente spese non urgenti e non autorizzate non spetta alcun rimborso e neppure la possibilità di ricorrere all'azione di arricchimento, ad esempio non è urgente e non è ripetibile il pagamento di una imposta non dovuta dal condominio o le spese per riparare i danni alle parti comuni causate da un'eccezionale evento atmosferico dopo che dal fatto sia trascorso notevole lasso di tempo. La materia del condominio è molto variegata quindi è necessario avere un giusto indirizzo ed una buona conoscenza dei diritti e dei doveri per una serena convivenza. Il Punto Giuridico è in grado di dare questi indirizzi soprattutto in questo periodo di attuazione di nuove norme.

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nuove norme di condominio

L'entrata in vigore della nuova normativa sul condominio

Pochi giorni fa è entrata in vigore la così tanto attesa nuova normativa sul condominio. Uno dei nuovi argomenti trattati riguarda la morosità che cosa significa? Significa che alcuni condomini non pagano le spese condominiali oppure ritardano il pagamento degli stessi. Che cosa si può fare in caso di morosità si può, ad esempio, sospendere il servizio ai condomini morosi? Partiamo dal fatto che tutti i condomini dovrebbero controllare, e ne hanno la facoltà, che in condominio non si accumulino debiti. Il recupero delle spese presso condomini morosi è infatti uno dei compiti più delicati nella gestione condominiale ed è dovere dell'amministratore evitare ritardi nelle richiedere e riscuotere i debiti, prima che si risolva in un danno per l'intero condominio. La legge prevede espressamente l'obbligo dell'amministratore di pagare i fornitori, riscuotere le spese per la gestione ordinaria di cose servizi, anche procedendo per vie legali, in caso di inerzia, il professionista potrebbe essere rimosso e chiamato davanti al giudice per il risarcimento del danno. L' amministratore è tenuto ad agire in giudizio entro sei mesi per riscuotere le spese non pagate dei condomini quando questi risultino dalla chiusura dell'esercizio. Oltre a ciò se il ritardo nel pagamento delle spese si protrae per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dei servizi comuni che possono essere utilizzati separatamente. E importante vigilare sui debiti perché la responsabilità per le spese non pagate da alcuni condomini ricade sull'intero condominio, tuttavia le nuove regole chiariscono che i creditori che vogliono far valere i loro diritti non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se prima non hanno chiesto il pagamento del denaro dovuto ai debitori. Infine chi acquista un appartamento in condominio deve fare attenzione alle spese arretrate perché è responsabile insieme al vecchio proprietario dei debiti relativi all'anno in corso e a quello precedente mentre chi vende resta obbligato solo fino a quando non invia all'amministratore copia autentica del rogito. Quindi le novità ci sono ed è molto importante conoscerle qui al Punto Giuridico possiamo dare tutte le informazioni in materia di condominio e si invita pertanto a rivolgersi presso i nostri uffici.

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La mediazione civile

Che cosa è la mediazione civile e quella commerciale ?

E’ di recentissima definizione il nuovo decreto che renderà nuovamente la Mediazione Civile e commerciale, come strada alternativa al giudizio in Tribunale. Di seguito si riporta l’intero testo. 

fonte: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm

Capo VIII 
Misure in materia di mediazione civile e commerciale  
Art. 23 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,"; 
  • b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma: "1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepit a dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni."; 
  • c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole "salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."; allo stesso comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere rivolto alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse; 
  • d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano" sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;"; 
  • e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; 
  • f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,"; 
  • g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: "1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89"; 
  •  h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici'' sono sostituite dalle seguenti parole: "un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta''; 
  • i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."; 
  • l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13."; 
  • m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di accordo," sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e"; 
  • n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri."; 
  • o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori."; 
  • p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,"; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: "5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.".

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giovedì 20 giugno 2013

pagamento del canone d'affitto

Il mancato pagamento del canone d'affitto

il mancato pagamento del canone di affitto
Come comportarsi in caso di mancato pagamento del canone d'affitto da parte dell'inquilino a cui abbiamo affittato casa sia essa singola che in condominio ? Oggi giorno la riscossione continuativa dei canoni d'affitto di appartamento è una situazione privilegiata. Questo perché sono sempre di più le cause di sfratto per la morosità nei pagamenti dei canoni non riscossi dai proprietari. Che cosa si può fare? Innanzitutto dopo 20 giorni dalla scadenza prevista dal contratto per il pagamento della rata in questione la prima cosa da fare è quella di inviare una raccomandata, con avviso di ricevimento, di costituzione in mora con l'avvertenza che decorsi 15 giorni senza avere ricevuto il pagamento saranno adite le vie legali. Lo sfratto è un procedimento speciale finalizzato ad ottenere il rilascio dell'immobile in tempi brevi. In realtà però per la complessità delle procedure esecutive e le numerose proroghe degli sfratti concesse per particolari categorie di inquilini disagiati i tempi che tribunali italiani hanno per poter far rientrare in possesso dell'immobile possono diventare anche molto lunghi. Una volta depositata l'istanza in Tribunale ci sarà una prima udienza. Che cosa può accadere in questa sede? Alla prima udienza l'inquilino può pagare canoni scaduti, in questo caso il procedimento si estingue. Oppure l'inquilino può anche chiedere al Giudice un termine per il pagamento, chiedendo un termine di grazia, in queste ipotesi se l'inquilino paga nel termine assegnato si torna dal Giudice che estingue processo, ma in caso contrario si procede con lo sfratto. Potrebbe anche accadere, invece, che alla prima udienza l'inquilino contesti le pretese del locatore con un vero e proprio atto di opposizione, in questo caso allora si instaurerà un vero e proprio procedimento ordinario civile. Potrebbe addirittura accadere che l'inquilino non si presenta in udienza o non hai niente da eccepire, il Giudice allora convalida lo sfratto e intima all'inquilino di abbandonare l'immobile e se, quest'ultimo, non adempie spontaneamente ci sarà la fase esecutiva dello sfratto con la notifica dell'atto di Progetto con intimazione di rilasciare l'immobile entro 10 giorni; in mancanza dello sgombero si potrà chiedere all'ufficiale giudiziario la Monitoria di sfratto, cioè l' atto con cui l'ufficiale giudiziario del tribunale comunica all'inquilino il giorno e l'ora in cui si procederà ed eseguire materialmente lo sfratto se necessario con l'intervento della forza pubblica. Qui al punto Giuridico possiamo prevenire alcune forme di questa procedura potendo inserire alcune Clausole, predisponendo noi stessi nel contratto di locazione un riferimento alla mediazione civile, in caso di controversia tra locatore locatario prima di adire le vie legali è un semplice esempio per poter evitare lunghe procedure davanti ai nostri tribunali già molto intasati.

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Il recupero delle spese presso condomini

E' possibile sospendere il servizio ai condomini morosi ?

recupero delle spese nei condomini
Pochi giorni fa è entrata in vigore la così tanto attesa nuova normativa sul condominio. Uno dei nuovi argomenti trattati riguarda la morosità che cosa significa? Significa che alcuni condomini non pagano le spese condominiali oppure ritardano il pagamento degli stessi. Che cosa si può fare in caso di morosità si può, ad esempio, sospendere il servizio ai condomini morosi? Partiamo dal fatto che tutti i condomini dovrebbero controllare, e ne hanno la facoltà, che in condominio non si accumulino debiti. Il recupero delle spese presso condomini morosi è infatti uno dei compiti più delicati nella gestione condominiale ed è dovere dell'amministratore evitare ritardi nelle richiedere e riscuotere i debiti, prima che si risolva in un danno per l'intero condominio.
  La legge prevede espressamente l'obbligo dell'amministratore di pagare i fornitori, riscuotere le spese per la gestione ordinaria di cose servizi, anche procedendo per vie legali, in caso di inerzia, il professionista potrebbe essere rimosso e chiamato davanti al giudice per il risarcimento del danno. L' amministratore è tenuto ad agire in giudizio entro sei mesi per riscuotere le spese non pagate dei condomini quando questi risultino dalla chiusura dell'esercizio. Oltre a ciò se il ritardo nel pagamento delle spese si protrae per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dei servizi comuni che possono essere utilizzati separatamente. E importante vigilare sui debiti perché la responsabilità per le spese non pagate da alcuni condomini ricade sull'intero condominio, tuttavia le nuove regole chiariscono che i creditori che vogliono far valere i loro diritti non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se prima non hanno chiesto il pagamento del denaro dovuto ai debitori. Infine chi acquista un appartamento in condominio deve fare attenzione alle spese arretrate perché è responsabile insieme al vecchio proprietario dei debiti relativi all'anno in corso e a quello precedente mentre chi vende resta obbligato solo fino a quando non invia all'amministratore copia autentica del rogito. Quindi le novità ci sono ed è molto importante conoscerle qui al Punto Giuridico possiamo dare tutte le informazioni in materia di condominio e si invita pertanto a rivolgersi presso i nostri uffici.

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sicurezza dei conti on line

La sicurezza dei conti "On Line" è possibile?

conti on line
Con la diffusione di sistemi di navigazione internet in mobilità, oltre che la presenza, sempre più massiccia, di connessioni ADSL a casa, poco per volta le abitudini di tutti hanno subìto un lento ma continuo cambiamento. Ad esempio le operazioni on- line della nostra Banca, oppure l’apertura di un vero e proprio conto corrente direttamente via rete senza una filiale fisica sul territorio. Ben venga la tecnologia che aiuta, ma sotto alcune operazioni potrebbero nascondersi insidie o hacker. 
  • Come comportarsi in caso in cui ci accorgiamo di essere stati derubati ? 
Anzitutto è consigliabile munire il nostro pc con un antivirus aggiornato, dopodichè usare password difficili da decodificare e/o di media lunghezza ed usare simboli alfanumerici etc. Novità interessanti ci sono su questo argomento ed arrivano dalla nuova normativa che ha introdotto in Italia la direttiva PSD (Payment Services Directive) con il D. Lgs. N. 11/2010; la quale tratta il principio secondo cui spetta alla banca provare che il cliente si è comportato con dolo o colpa grave. Questa introduzione è molto importante, spetterà invece, al cliente, l’obbligo di informare la banca del furto/smarrimento dei codici di accesso ai nostri servizi in modo da bloccarli il prima possibile. Fino al momento del blocco la responsabilità del cliente sarà limitata ad un massimo di 150€, oltre la quale somma non potrà essere più richiesta nessun addebito. Quindi usare i nostri dati sensibili in internet con la dovuta cautela. Buona navigazione!!

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martedì 11 giugno 2013

gruppo di acquisto energia elettrica e gas

E possibile fare un gruppo di acquisto per l'energia ?

gruppo di acquisto energia
Presenterò oggi, la descrizione di questi gruppi di acquisto. Oggi si sente sempre di più parlare di queste nuove forme di approvvigionamento merce, ma solo da pochi mesi in Italia è presente il primo gruppo di acquisto per l’energia. Iniziamo nel dire che, dopo la liberalizzazione del gas nel 2003 e dell’energia elettrica nel 2007, si sono aperti due scenari differenti: il mercato libero e un mercato tutelato. Nel primo vige la concorrenza tra fornitori sulla base di tariffe diversificate, nel secondo, i prezzi e le condizioni sono stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Aeeg), a seconda della zone in cui si vive è presente un unico fornitore che potrà vendere l’energia ai clienti. Ma il risultato è che molti consumatori finali, data la difficoltà nella lettura della bolletta e dei costi che ne giustificano il prezzo finale si sono scoraggiati nell’affrontare con impegno la strada del mercato libero, che come ogni mercato ove è prevista la libera concorrenza è possibile trovare del risparmio. Gli unici punti fermi comuni a tutte le bollette sono l’indicazione del consumo annuo e la ripartizione della spesa nella voce “servizi di vendita” e “servizi di rete” inerenti i costi di trasporto, stoccaggio, ed altre spese. Ma ora veniamo al gruppo di acquisto. Anzitutto che cosa è e cosa tratta. Il principio è molto semplice, dalla serie l’unione fa la forza!! I gruppi di acquisto per l’energia elettrica o per il gas o per entrambe, sono un modo innovativo per diventare parte attiva del mercato e non “subire” necessariamente le tariffe imposte oppure scegliere, dopo una attenta analisi, le tariffe migliori sul mercato libero che possano meglio rispondere alle nostre esigenze. Nei Paesi sono già partite, come ad esempio Olanda, Gran Bretagna, Belgio. Si comincia con il raccoglie le preadesioni, creare il “gruppo” e poi presentarsi all’asta tra i fornitori a caccia della migliore offerta, ovviamente più il gruppo è numeroso e più probabile che ci sia anche l’interessamento dei fornitori stessi. In Italia se ne sta occupando una nota associazione di consumatori che, attraverso le adesioni on line, sta già creando il gruppo.



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reclamo delle bollette energia elettrica gas

Il reclamo in caso di mancato recapito delle bollette

foto reclamo delle bollette
Mi è capitato di sentire e di avere a che fare con bollette del gas che non arrivano mai…. e poi tutto in una volta un mega conto da saldare!! Ma come è possibile, si può fare qualcosa per tutelarci. La risposta è positiva. Una delibera del 1999 proveniente dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas la n. 200 stabilisce che la fatturazione deve, sul mercato vincolato, avvenire almeno ogni 2 mesi, mentre sul mercato libero è data libertà di contrattazione ma generalmente sono conti mensili o bimestrali. Se questi obblighi non vengono rispettati allora si potrà fare reclamo, predisponendo una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare all’esercente, il quale è tenuto a rispondere entro 40 giorni dal ricevimento. Ci sono alcune considerazioni da fare: in primo luogo l’esercente-operatore di energia è tenuto a corrispondere, nel caso di mancato rispetto dei tempi di fatturazione, un indennizzo automatico per la somma di €20,00, da corrispondere entro otto mesi dalla data di mancato rispetto. Una seconda considerazione è quella per cui se il cliente finale ha ricevuto un danno ulteriore subito potrà nelle relative sedi proseguire con la richiesta del dovuto risarcimento. Infine, si ricorda per le bollette di elevato importo, la possibilità di richiedere fino alla data di scadenza delle bollette, la rateizzazione della stessa, il cliente pagherà in questo caso anche un interesse pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea.

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pagamento bollette energia elettrica e gas

Analizziamo alcune voci delle "bollette"

foto del caro bolletta
Parlare di bollette, energia elettrica o gas è sempre un tasto dolente, soprattutto per le nostre tasche. In questa occasione parleremo di alcune voci presenti in bolletta e della loro origine. Qualcuno tempo fa diceva che a volte è meglio non sapere…diciamo che forse, un fondo di verità c’è. Il costo dell’energia elettrica in Italia, è superiore alla media Europea. Ma come mai? Ci sono alcune voci di costo in bolletta, partiamo da un costo che conosciamo tutti: "l’iva", la quale, nelle nostre bollette viene applicata sull'importo lordo comprensivo dell'accisa, il risultato è che paghiamo ogni anno sulle bollette elettriche una imposta su un’altra imposta. Una seconda voce inclusa nelle bollette di energia elettrica nelle imprese, ad esempio, sono i cosiddetti "oneri generali di sistema" arriveranno a pesare sul totale per quasi il 20 per cento. Cosa sono? ci sono, per esempio, gli incentivi per le energie rinnovabili (i pannelli solari, le pale eoliche, e non solo…) gli scarti (inquinanti) delle raffinerie che tuttora godono dei contributi ecologici. Su questi incentivi, si pagano le imposte. Ma sono tassati pure gli oneri per il nucleare, soldi destinati allo smantellamento delle centrali atomiche chiuse con il referendum del novembre 1987, l’azienda che se ne occupa è la Sogin, (società pubblica) e dovremo pagare ancora per molti anni a venire. Quindi i costi alti sul totale delle nostre bollette sono dovuti ad un insieme (ne abbiamo trattano solo alcuni) di accise protratte nel tempo che sommate tra loro, oltre al costo vero e proprio dell’energia, fanno aumentare il c.d. “caro bolletta”.



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martedì 4 giugno 2013

acquisto di beni fuori dai locali commerciali

Acquisto di beni all'esterno dei locali commerciali

A volte, sarà capitato a tutti di essere fermati da promotori-venditori che, nel bel mezzo della nostra passeggiata ci propongono merce o servizi particolarmente allettanti, e soprattutto affari da prendere “al volo”, stessa situazione può riproporsi con la visita a domicilio del commerciale di turno o tramite acquisto fatto tramite la corrispondenza. Così accade delle c.d. vendite aggressive, con le quali l’impresa sollecita all’acquisto il consumatore proponendogli una compravendita operata ed ad hoc. In questi casi, concludendo il contratto fuori dai locali commerciali, il consumatore versa in una situazione particolarmente debole. Ma cosa accade ed a cosa fare attenzione sugli affari proposti per strada? In questi casi nella maggior parte delle volte, appunto ci si trova in luoghi aperti al pubblico, in questi casi il professionista ha l’obbligo di informare il consumatore circa la possibilità di recedere. Questa informazione deve essere necessariamente fornita per iscritto ed indicare i tempi, i termini, le modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso ed a chi andrà rivolto. Deve essere quindi indicato l’indirizzo esatto del professionista e/o del nome esatto della azienda proponente e della sede legale. Tutte queste informazioni devono essere rese per iscritto e contenute nella nota d’ordine firmata, contestualmente alle altre condizioni di vendita e soprattutto nel medesimo carattere, uguale o superiore alle altre condizioni. Il diritto di recesso non deve essere scritto più piccolo delle altre condizioni. Come si recede ed in che tempi se ne ha diritto? Se la nota d’ordine firmata, contiene esattamente tutte le informazioni si può recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione della nota, altrimenti se la nota è incompleta e non esatta si potrà recedere in 60 giorni. In Conclusione, se veniamo fermati per strada e firmiamo una proposta che, presi alla sprovvista e sul momento ci sembra allettante, ma tornati a casa ci ripensiamo abbiamo 10 giorni di tempo, con raccomandata con ricevuta di ritorno, per recedere, oppure 60 giorni in caso di nota d’ordine incompleta.

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associazioni non riconosciute amministratori e responsabilità

La responsabilità degli amministratori in associazioni non riconosciute

La responsabilità degli amministratori in associazioni non riconosciuteLa trattazione di tale argomento, seppur breve, vuole porre l’ attenzione ad un quesito che spesso mi sento indirizzare, ovvero: che cosa accade alle obbligazioni assunte dall’ ex amministratore di associazione non riconosciuta, dopo la sua cessazione dalla carica stessa? Chi ne è responsabile? Diciamo che bisogna richiamare il suggerimento della Suprema Corte secondo la quale, la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall’art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell’associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Di conseguenza deve ritenersi che, il presidente di una associazione non riconosciuta sia passivamente legittimato all’azione dei creditori anche dopo la cessazione del suo incarico, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui abbia svolto le funzioni di presidente. Ciò che rileva, ai fini della responsabilità di cui all’art. 38 c.c. non è tanto la carica di amministratore, quanto e soprattutto, l’attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio. (a tal proposito si indica Cass. civ. 5089/1998) Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne tuttavia neppure in parte, un debito proprio dell’associato con la conseguenza che l’obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege come ad esempio la fidejussione. E pertanto, di conseguenza logica, la responsabilità per le obbligazioni assunte in tale periodo di carica di tale amministratore non potrà ricadere su tutti coloro che saranno a capo di tale associazione in seguito, ma ricadrà solo su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa a tutela anche dei terz,i che con essa siano venuti in rapporto negoziale. Quindi, concludendo, la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta prevista dall’art. 38 c.c. permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza di coloro che hanno agito in rappresentanza dell’associazione stessa.

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