Il contratto di appalto e la responsabilità del committente
Il contratti di appalto è tra i più comuni, utilizzati soprattutto nel campo dell’edilizia. Come sappiamo le due figure principale di tale rapporto sono due. Il committente e l’appaltatore. Secondo il codice civile art. 1655 di definisce l’appalto come…”il contratto con il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera, salvo che sia stato preventivamente autorizzato dal committente. La materia necessari a compiere l’opera deve essere fornita, salvo patti diversi, dall’appaltatore il quale è altresì tenuto a controllare la qualità dei materiali impiegati per la realizzazione dell’opera ed è responsabile per i vizi eventuali di tali materiali, a meno che non provi che il controllo superi l’ordinaria diligenza.
- Ma cosa accade se, nella esecuzione dell’opera l’appaltatore provoca un danno ad un terzo, chi ne risponde ?
- Il committente, l’appaltatore oppure in concorso tra loro ?