martedì 21 maggio 2013

la responsabilita precontrattuale

La responsabilità precontrattuale durante le trattative

La responsabilità precontrattuale
Ogni giorno si stipulano svariati contratti in diversità di luoghi ed in circostanze e materie differenti. Ma ci si può domandare se può sussistere o meno una responsabilità precontrattuale (nelle trattative) nelle ipotesi in cui il contratto sia concluso, sia valido ma tuttavia ne risulti un pregiudizio per una parte, vittima dell’altrui comportamento scorretto durante le trattative.
In tale circostanza si considera l’art. 1137 c.c. il quale specifica che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. L’accertamento di fatto dei motivi che abbiano giustificato la condotta di uno dei contraenti è riservato esclusivamente al giudice di merito; peraltro, perché possa ritenersi integrata la responsabilità, è necessario che ci siano alcuni requisiti:
  • che le parti siano in corso di trattative;
  • che le trattative siano giunte in uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
  • che la controparte a cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza giustificato motivo.
Il successivo art. 1338 del c.c. specifica che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. A differenza dell’articolo precedente, la responsabilità non tutela, in questo caso, l’affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, bensì l’affidamento della parte sulla validità del contratto, per cui il danno risarcibile non è in relazione alla mancata conclusione del contratto, ma al fatto di avere confidato nella validità dello stesso. Pertanto, in conclusione, la violazione dell’obbligo di comportarsi nelle trattative secondo buona fede e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative stesse, e quindi di mancata conclusione del contratto, ma anche quando il contratto concluso sia valido ma risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto durante le trattative.

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