Responsabilità dell’albergatore secondo il codice civile:
L’estate si avvicina sempre più, anche se a guardare il cielo oggi non pare proprio, molti saranno in procinto di organizzare le proprie vacanze e quindi pare opportuno dare una breve descrizione al riguardo della responsabilità dell’albergatore. Bisogna, a tal riguardo trattare preliminarmente la regola dettata dall’
art. 1783 del nostro
codice civile il quale regola, all’ultimo comma, la responsabilità limitata dell’albergatore fino a cento volte il prezzo pagato della locazione giornaliera dell’alloggio, per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose “portate” in albergo. L’
art 1784 cc contempla invece la responsabilità per le cose “consegnate” in custodia o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata ed il successivo
art 1785 bis cc parla della responsabilità per colpa dell’albergatore. In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore in custodia agli operatori alberghieri, manca difatti al riguardo una precisa previsione normativa. Pertanto, ove non ci si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno subito, a meno che, non provi che la sottrazione sia a colpa dell’albergatore seguendo le indicazioni di cui all’accennato
articolo 1785 bis c.c. E’ stato rilevato in giurisprudenza che l’
art. 1785 bis c.c. ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, fermo restando la distinzione tra le cose portate e le cose date in custodia, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione. Una sentenza utile da leggere per approfondire è Cass. Civ. sez. III 5/12/2008 n. 28812.