giovedì 23 maggio 2013

il contratto preliminare

Quando il contratto preliminare è nullo e con quale forma deve essere redatto

Il contratto preliminare
Molto brevemente un cenno al contratto preliminare, nella nostra normativa civilistica disciplinato all’art. 1351 c.c. il quale prevede che: “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.” Secondo l’orientamento interpretativo della Suprema Corte, il contratto preliminare deve essere inteso come struttura negoziale autonoma destinata a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà attuato con il contratto definitivo. Per tale motivo, l’oggetto del contratto preliminare è individuato, non solo nel facere ma anche, e soprattutto in un dare insito nella trasmissione del diritto che costituisce, infine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. (Cass. 25/07/2006 n. 16937). Il contratto preliminare è spesso usato nella vendita ed a tal proposito ci si sofferma sulla distinzione che deve avere dal differente patto di prelazione, o patto di preferenza nella vendita; quest’ultimo, infatti, genera immediatamente a carico del promittente una obbligazione negativa di non vendere ad altri il bene prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare tale diritto o lasci decorrere inutilmente il tempo concessogli, mentre il contratto preliminare comporta l’immediata e definitiva assunzione dell’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento del bene.