mercoledì 15 maggio 2013

istanza di mediazione

Accesso alla mediazione: L’Istanza.

Come già accennato in precedenza, della mediazione se ne è data una breve descrizione, trattandone e principi di base e confrontando i pregi del suo utilizzo ed i relativi costi contenuti.
  • Ma come viene attivato un procedimento di mediazione?
foto la mediazioneIl procedimento di mediazione viene attivato mediante la presentazione di una istanza rivolta all’organismo di mediazione. Le definizione di quest’ultimi è contenuta nell’art. 1 del decreto lgs. 28/2010, ed è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione; tali organismi sono iscritti nel registro degli organismi istituito presso il Ministero di Giustizia. Per fare un esempio, il Punto Giuridico è sede delegata dell’Organismo IIMA di Roma. L’istanza a norma dell’art. 2 del decreto lgs. 28/2010 può essere presentata da “chiunque voglia accedere alla mediazione” , precisando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali. Di conseguenza ne saranno escluse le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili delle parti cioè relativi allo status delle persone, ad esempio interdizione. L’istanza, altresì non ha bisogno di alcuna formula sacramentale, in quanto in base al disposto normativo di riferimento, art. 3 dispone che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. L’inciso…chiunque può accedere alla mediazione…non preclude l’accesso ad alcuna delle parti del futuro processo, attore, convenuto o terzo. Quindi, in conclusione richiamando anche l’art. 2 del decreto ” chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, vertente, naturalmente, su diritti disponibili delle parti”.Pertanto, l’istanza è redatta non seguendo alcuna formalità ben specifica ma dovrà comunque contenere alcuni elementi considerati necessari, quali l’indicazione delle parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa, così come disposto all’art. 4 d lgs n.28/2010. Per “parti” si intende nome, cognome e codice fiscale, domicilio, per “oggetto” si intende la materia oggetto della controversia e per “ragioni della pretesa” si intende appunto quali sono i motivi giuridici e non, per i quali la parte agisce in mediazione, differenza fondamentale con il procedimento giurisdizionale tradizionale dove possono essere indicati solo ragioni di diritto-giuridiche, ma in mediazione anche interessi e bisogni (che fondamentalmente è ciò che più ci coinvolge). Altro elemento necessario da indicare nell’istanza è il “valore della domanda”.